Effetti in Valle d’Aosta del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e delle conseguenti ordinanze del Ministro della salute del 4 novembre 2020 e del Presidente della Regione n. 483 del 6 novembre 2020.

Considerato l’inserimento della Regione Autonoma Valle d’Aosta nell’elenco di cui all’allegato 2 (zona rossa) dell’Ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, nell’ambito del suo territorio si applicano dal 6 novembre al 20 novembre 2020, le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e, dal 7 novembre al 20 novembre 2020, dell’Ordinanza del Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 483 del 6 novembre 2020.

Per le sospensioni ivi previste di attività produttive non occorre inviare alcuna comunicazione al SUEL.

Per informazioni di dettaglio, oltre a quelle sotto indicate, l’indicazione agli imprenditori è quella di rivolgersi ai servizi di Prefettura regionale, previa consultazione del sito istituzionale regionale e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per quanto concerne le attività produttive, sono sospese fino al 20 novembre 2020:

  • (art. 3, comma 4, lettera b)) le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto (di seguito riportato) sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lettera ff) (chiusura degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  • (art. 3, comma 4, lettera c)) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; con riferimento alle disposizioni di cui al punto 4 dell’Ordinanza del Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 384 del 6 novembre 2020, sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, anche in favore di imprese titolari di appalti di lavori pubblici o privati che svolgano la loro attività in cantieri situati nel territorio regionale;
  • (art. 3, comma 4, lettera d)) tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettera f) del decreto (palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi);
  • (art. 3, comma 4, lettera h)) le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 (che di seguito si specificano).

Restano inoltre ferme le altre previsioni di cui all’articolo 1, comma 9, lettere l), m) e n) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 valide su tutto il territorio nazionale, che si applicano dalla data del 6 novembre 2020 e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020, e quindi:

  • l) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
  • m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
  • n) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

Non sono oggetto di sospensione, oltre alle edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, come in precedenza già indicate anche le attività inerenti servizi alla persona individuate nell’allegato 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e quindi:

  • attività delle lavanderie industriali;
  • altre lavanderie, tintorie;
  • servizi di pompe funebri e attività connesse;
  • servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

Non sono inoltre oggetto di sospensione, con riferimento alle previsioni dell’articolo 1, comma 9, lettera pp), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 le attività delle strutture ricettive, ivi compresa all’interno delle stesse e senza limiti di orario, la ristorazione per i soli clienti alloggiati, a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. Qualora manchi il sevizio di ristorazione all’interno della struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dalla struttura ricettiva), nei limiti di orario consentiti, con consumazione nella struttura ricettiva.

Si riporta infine il testo dell’allegato 23 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020:
“Commercio al dettaglio

  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
  • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di biancheria personale
  • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
  • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
  • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
  • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici”.