NUOVA PROCEDURA PUBBLICATA A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2022 –
Per tintolavanderia si intende l’impresa che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra (art. 2, comma 1, della L. n. 84 del 2006).
Per lavanderia self-service a gettoni si intende l’impresa di lavanderia dotata esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati a essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni (art. 79, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 59 del 2010). Presso le lavanderie self service non vengono effettuati lavaggi a secco, o trattamenti di smacchiatura, stireria ecc. per i quali è normalmente necessario ricorrere a personale appartenente all’impresa (Circolare MISE n. 3656/C del 12/09/2012).
La legge 22 febbraio 2006, n. 84, “Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia” definisce le disposizioni relative alle tintolavanderie. Tali disposizioni si applicano anche alle imprese di lavanderia self-service a gettoni, escluse quelle concernenti l’obbligo di designazione del responsabile tecnico.
Regime amministrativo
Il decreto legislativo n. 222 del 2016, all’interno della tabella A, individua il regime amministrativo, trattasi di SCIA. La SCIA è “differita”, cioè prevede l’avvio non immediato, ma differito di 15 giorni, nel caso in cui l’attività sia considerata insalubre (le attività insalubri sono definite ai sensi dell’ art. 216 del R.D. n.1265/1934 e classificate, ai sensi del D.M. 5 settembre 1994).
Regime transitorio dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022
A norma della Deliberazione della giunta regionale n. 1110/2021, alle imprese già iscritte all’albo artigiani o al registro imprese, che non abbiano già presentato Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è concessa la possibilità di regolarizzare la propria attività dal 1/1/2022 al 30/06/2022.
Unità locali e sede
L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare SCIA per ciascuna di esse.
Vendita accessoria alla prestazione di servizi (MISE prot. 116663 del 27 aprile 2016)
Gli operatori di tintolavanderia per l’attività di vendita ai propri clienti:
1) se imprese artigiane sono esentate dalla presentazione di SCIA di vicinato per la sola fornitura al committente dei beni accessori alla prestazione dei servizi, ad es., smacchiatori, spazzole, leva-pelucchi, etc.;
2) se imprese non artigiane iscritte al Registro Imprese sono invece soggette alla SCIA di vicinato.
Normativa di riferimento e circolari
- Legge 22 febbraio 2006, n. 84 Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 79 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
- Ministero dello Sviluppo Economico Circolare n. 3635/C del 06/05/2010
- Ministero dello Sviluppo Economico, Risoluzione del 18/02/2011, n. 31045
- D.Lgs. 06/08/2012, n. 147, art. 17, comma 1, lett. b)
- Ministero dello Sviluppo Economico – Circolare n. 3656/C del 12/09/2012 (Punto 11.1)
- Deliberazione della giunta regionale della Valle d’Aosta del 6 settembre 2021, n. 1110 Recepimento degli accordi della conferenza delle regioni e delle province autonome del 20 dicembre 2012 (rep. atti n. 12/185/cr66/c9) e del 28 novembre 2019 (rep. atti n. 19/199/cr7c/c9) relativi al responsabile tecnico di tintolavanderia. Approvazione delle disposizioni per la realizzazione dei corsi di qualificazione professionale.