Requisiti professionali

Requisiti professionali: in caso di vendita di prodotti alimentari il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante o preposto della società devono essere in possesso di almeno uno fra i seguenti requisiti professionali:

a. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b. avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti; al fine di garantire omogeneità di applicazione della disposizione sul territorio nazionale il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare 3642/C del 15 aprile 2011.

In relazione, inoltre, a quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico al punto 3 della risoluzione n. 53422 del 18 maggio 2010, e ai punti 2.2.1 e 2.2.2 della circolare 3603/C del 28 settembre 2006, sono considerati validi quali requisiti professionali:

d. di essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) per l’attività di commercio delle ex tabelle merceologiche oggi corrispondenti al settore alimentare o per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo cancellazione dal medesimo registro volontaria o per perdita dei requisiti;

e. di aver superato l’esame di idoneità o di aver frequentato con esito positivo il corso per l’iscrizione Registro Esercenti il Commercio (REC), anche se non seguito dall’iscrizione al registro stesso.