La Regione autonoma Valle d’Aosta ha affidato, dopo espletamento di specifica procedura, l’esecuzione del Servizio di trasporto disabili di cui all’art. 56 della Legge Regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 29 del 1 Settembre 1997, per la durata di 5 anni, a decorrere dal 01/09/2021 e fino 31/08/2026.
Lo Sportello unico è il soggetto competente del rilascio delle autorizzazioni, del rinnovo delle autorizzazioni e delle relative variazioni.
Tempi per il richiedente
Il tempo massimo per la conclusione dei seguenti procedimenti di autorizzazione è di 60 giorni:
- richiesta autorizzazione
- richiesta sostituzione autoveicolo
Tutte le altre comunicazioni hanno effetto immediato.
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Normativa di riferimento e circolari
Legge 15 gennaio 1992 , n. 21
Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
Legge regionale 9 agosto 1994, n. 42
Direttive per l’esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
Legge regionale 1 settembre 1997, n. 29
Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea
Deliberazione della giunta regionale del 2 settembre 2002, n. 3132
Provvedimento di indirizzo ai comuni e alle comunità montane in materia di licenze ed autorizzazioni turistiche per trasporto disabili ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 9 agosto 1994, n. 42.
Schema regolamento tipo CELVA
Schema di regolamento per il trasporto non di linea e atipico