Trasporto a fini turistico-ricreativi su veicolo a trazione animale

Il servizio di trasporto di persone con veicoli a trazione animale è un servizio turistico-ricreativo previsto dalla legge regionale 1 settembre 1997, n. 29. Tale legge prevede in particolare al comma 3, dell’articolo 3, che gli enti locali disciplinino autonomamente i servizi di trasporto pubblico locali che si svolgono esclusivamente nell’ambito del proprio territorio, aventi finalità turistiche e/o ricreative.

Al seguente link è possibile scaricare i regolamenti comunali di trasporto non di linea e atipico

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Normativa di riferimento

DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N.285
Nuovo codice della strada (in particolare gli articoli 64, 65, 66, 67, 69 e 70)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (in particolare gli articoli 220, 221, 222 e 226)

REGOLAMENTO COMUNALE DI RIFERIMENTO