Comunicazione vendite di fine stagione o saldi

Cosa occorre fare

Per effettuare una vendita di fine stagione è necessario inoltrare allo Sportello Unico almeno 10 giorni prima della data di inizio della vendita apposita comunicazione.

La comunicazione deve essere presentata allo Sportello Unico attraverso il servizio Invia la partica online

Non è prevista l’imposta di bollo

Informazioni utili.

Così come stabilito dall’art. 16 “Vendite di fine stagione o saldi” comma 1 della legge regionale 12/1999 per “prodotti di carattere stagionale o di moda”, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione, si intendono:
a) i generi di vestiario e abbigliamento in genere;
b) gli accessori dell’abbigliamento e la biancheria intima;
c) le calzature, le pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio;
d) gli articoli sportivi;
e) gli articoli di elettronica;
f) le confezioni ed i prodotti tipici natalizi e pasquali, al termine del rispettivo periodo di ricorrenza.

Durante tutto il periodo della vendita di fine stagione, il negoziante deve obbligatoriamente esporre cartelli informativi ben visibili che riportino l’indicazione dei termini iniziale e finale di durata. I prodotti oggetto della vendita di fine stagione devono essere chiaramente distinguibili da quelli venduti al prezzo ordinario e devono riportare in modo ben visibile il relativo prezzo e lo sconto o il ribasso praticato, espresso in percentuale rispetto al prezzo normale di vendita.

Le “Vendite promozionali” sono una modalità per la quale l’imprenditore non ha alcun obbligo di comunicazione al SUEL, infatti possono essere svolte liberamente e senza alcun vincolo o limitazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e) ed f) del decreto legge 223/2006, convertito con modificazioni con la legge 248/2006.

L’art. 14bis (Vendite promozionali) della L.R. n. 12/1999, sostituito dall’art. 36 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4, in ossequio al d.l. 223/2006, recita:
“1. Le vendite promozionali sono effettuate dall’esercente dettagliante al fine di promuovere l’acquisto di prodotti individuati, praticando condizioni favorevoli, reali ed effettive, quali sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita dei suddetti prodotti.
2. Durante tutto il periodo della vendita promozionale, l’esercente deve obbligatoriamente esporre cartelli informativi ben visibili che riportino la tipologia di vendita che si sta effettuando. I prodotti oggetto della vendita promozionale devono essere chiaramente distinguibili da quelli venduti al prezzo ordinario e devono riportare in modo ben visibile il relativo prezzo e lo sconto o il ribasso praticato, espresso in percentuale rispetto al prezzo normale di vendita.
3. L’esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo durante i periodi di cui all’articolo 16, comma 4, avendo in corso vendite promozionali dei medesimi prodotti, deve sospendere queste ultime almeno quindici giorni prima dell’inizio della vendita di fine stagione o saldo e per l’intera durata della stessa.”

Tempi

La vendita di fine stagione può avere inizio 10 giorni dopo la data di presentazione della comunicazione.

Così come stabilito dall’art. 16 “Vendite di fine stagione o saldi” comma 4 lettere a) e b) della legge regionale 12/1999, le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate, per un massimo di sessanta giorni consecutivi per ciascun periodo, nei seguenti periodi:
a) tra il terzo giorno feriale antecedente il 6 gennaio e il 31 marzo;
b) tra il primo sabato del mese di luglio e il 30 settembre.

Note

Le merci offerte in vendita di fine stagione debbono essere nettamente separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. In mancanza di separazione, tutte le merci esposte debbono essere vendute alle condizioni più favorevoli previste per la vendita di fine stagione, salvo il caso in cui le stesse merci non possano essere oggetto di vendita di fine stagione. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata dovranno essere venduti a tale prezzo. I prezzi pubblicizzati debbono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all’esaurimento delle scorte. Durante il periodo di vendita di fine stagione è ammesso vendere solo merci già presenti nell’esercizio, con divieto di introdurne di nuove, sia acquistate sia in conto deposito. L’esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall’esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita di fine stagione nel locale. Nelle vendite di fine stagione è vietato il riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a premio nonché la vendita con il sistema del pubblico incanto.