Somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti)

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Secondo l’art. 3 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1, si intende per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: la vendita per il consumo sul posto, in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico a tal fine attrezzata.

Secondo l’art. 4 della l.r. 1/2006, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientrano in un'unica tipologia definita esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché latte, dolciumi, generi di pasticceria e gelateria, gomme da masticare, salatini, patatine e altri generi similari.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno la facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto di somministrazione esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo idoneo all’interno dell’esercizio.

Ferma restando la tipologia unica ai fini autorizzativi, ai soli fini dell’individuazione dei requisiti igienico-sanitari, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del Regolamento regionale n. 2/2022, si distinguono in:

TIPOLOGIA 1. BAR ED ESERCIZI SIMILARI: gli esercizi nei quali è effettuata la somministrazione di alimenti e bevande che richiedono un’attività minima di manipolazione, quali:
1) bibite, caffè, panini, tramezzini, tartine, toast, piadine, pizzette e altri prodotti farciti analoghi;
2) piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti, quali, in particolare, macedonie, insalate e altri prodotti analoghi o piatti a base di salumi e formaggi;
3) prodotti precotti e surgelati quali hot dog, hamburger e crêpe, patatine, brioches surgelate sottoposte a doratura;
4) alimenti pronti per il consumo finale nello stato in cui si trovano, preparati in esercizi allo scopo autorizzati, eventualmente da sottoporre al solo riscaldamento;
5) alimenti preparati in esercizi allo scopo autorizzati precotti, freschi o congelati, confezionati in monoporzione da sottoporre a semplice riscaldamento o termine cottura, anche attraverso friggitrici ad aria o similari;
6) prodotti di pasticceria surgelata precotta;

Per attività minima di manipolazione, si intende il taglio, la sezionatura e il mescolamento degli alimenti, nonché operazioni similari, ma non la cottura, assemblaggi complessi o operazioni analoghe. Non è consentita dunque la preparazione di alimenti utilizzando le tecniche, gli strumenti e le attrezzature tipiche della ristorazione tradizionale quali le friggitrici, fatta eccezione per quelle ad aria, i fuochi, le piastre a induzione, le pentole e le padelle, e attrezzature analoghe o similari.

TIPOLOGIA 2. RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE DIRETTA: gli esercizi nei quali è effettuata la somministrazione degli alimenti e bevande di cui alla tipologia 1 e, inoltre, la preparazione di alimenti e bevande configurabile come attività di ristorazione.