Subingresso attività panificatore

Subentrare nell’attività di panificazione

Definizione

Per subingresso nell’attività si intende il trasferimento della gestione o della proprietà per atti tra vivi o per causa di morte, con atto di passaggio tra il precedente ed il nuovo titolare dell’attività.

Condizioni necessarie per comunicare il subentro nell’attività di panificazione:

a. Conformità dei locali: il locale ove viene svolta l’attività deve rispettare la normativa urbanistica e quella relativa alla destinazione d’uso “Artigianale”, e deve essere in possesso del titolo abilitativo edilizio e del certificato di agibilità dei locali;

b. Requisiti igienico-sanitari: è necessario presentare contestualmente alla comunicazione di subentro la denuncia di inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione con la relativa documentazione.

c. Emissioni in atmosfera:qualora l’utilizzo complessivo giornaliero di farina sia superiore ai 300 kg è necessario essere in possesso dell’Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla competente autorità o presentare contestualmente alla comunicazione di subentro la documentazione finalizzata all’ottenimento della citata autorizzazione.

 

Ulteriori adempimenti:

1. Albo Artigiani/Registro imprese: l’impresa che svolge l’attività di panificazione deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera valdostana delle imprese e delle professioni o altra Camera di Commercio (si ha tempo fino a 30 giorni dopo l’avvio dell’attività)

Cosa occorre fare

Per poter subentrare è necessario:

1. essere in possesso dei requisiti sopra indicati

2. presentare allo Sportello Unico la comunicazione di subentro attraverso il servizio Invia la pratica online.

.La comunicazione deve essere firmata digitalmente per la trasmissione via PEC; non è prevista imposta di bollo.

Tempi

L’attività può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione.

Note

Nei confronti di chiunque svolga attività di panificazione in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a € 2.582,00 e non superiori a € 15.493,00, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.