Proroga di termini in materia urbanistica – LR 8/2020, art. 79, comma 1

Richiamato il comma 1, dell’art. 79 “Proroga di termini in materia urbanistica”, della LR 8/2020 “… misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che recita:
“Il periodo di validità, compreso tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dei titoli abilitativi di cui all’articolo 59, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), come definiti agli articoli 60 e 61 della medesima nonché dalle specifiche norme di riferimento per i titoli di cui alla lettera c), comma 1, dello stesso articolo 59, non è computato ai fini delle relative scadenze, con conseguente proroga per un periodo di pari durata. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai titoli già oggetto di proroga ai sensi dell’articolo 60, comma 6, della l.r. 11/1998 o di altre proroghe comunque previste dalla normativa vigente”

si comunica che:

  • per i titoli in corso di validità al 31/01/2020, il periodo da non computarsi è pari a 791 giorni;
  • per i titoli rilasciati/divenuti efficaci/presentati tra il 31/01/2020 e il 31/03/2022 (cessazione stato di emergenza COVID), dovranno essere effettuati gli opportuni calcoli, per determinare il periodo da non computarsi e ricompreso tra la data del rilascio/efficacia/presentazione dello stesso e la data del 31/03/2022;

senza la necessità di effettuare comunicazioni al SUEL.