Modificare un’attività alberghiera

Modificare un’attività alberghiera

Si considerano "modifiche e variazioni" da comunicare al SUEL:
- la variazione del titolare o dei soci/amministratori muniti di potere di rappresentanza;
- la variazione del rappresentante incaricato della conduzione della struttura ricettiva;
- la variazione ai fini della notifica sanitaria (attivazione / cessazione dell'attività di somministrazione agli alloggiati).

Nota bene: allo Sportello unico deve inoltre essere comunicato il subingresso, la sospensione temporanea e la cessazione (vedi menu principale relativo all'attività ricettiva alberghiera).
Tali comunicazioni devono essere inviate allo Sportello unico, per il tramite del relativo procedimento, entro trenta giorni dalla data del verificarsi dell'evento.

Le altre modifiche e variazione, non presenti nella precedente lista, devono essere comunicate all’Amministrazione regionale - Strutture turistico e ricettive, in particolare:
- variazione della capacità ricettiva - tramite specifica modulistica
- variazione della categoria di classificazione - tramite specifica modulistica
- altre variazioni
Per la modulistica e maggiori informazioni consulta la sezione dell'Amministrazione regionale

NOTA BENE: per qualunque variazione occorrerà in ogni caso verificare la necessità di attivare un procedimento urbanistico-edilizio.

IL PROCEDIMENTO PASSO DOPO PASSO
Per tutte le tipologie di modifiche e variazioni appena elencate è necessario:

1. Reperire gli estremi del titolo abilitante l'esercizio dell’attività che si intende modificare.
Reperire il numero di protocollo e la data della Scia/DIA/autorizzazione di avvio dell’attività che si intende modificare.

2. Inviare la pratica "modifiche e variazioni" dell'attività.
Accedi al sistema per l'invio della pratica online.

Rispetto alle diverse modifiche e variazioni possibili, si elencano di seguito i diversi passi necessari.

A. VARIAZIONE DEL TITOLARE O DEI SOCI/AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA.

Nota bene: la variazione deve essere comunicata entro trenta giorni dalla data del suo verificarsi (l.r. 33/1984, art. 3bis, comma 3)

In caso di impresa individuale, è necessario:
a) Riportare i dati del titolare;
b) Verificare se il titolare è cittadino comunitario o extra comunitario. In quest’ultimo caso dovrà presentare regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
c) Verificare i requisiti morali del titolare:
- non sussistono nei confronti del titolare misure di prevenzione di cui all'art 6 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) o cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto;
- il titolare è in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11, 92, 131 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS) e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
-il titolare non ha riportato condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin), articolo 3, punto 3).

In caso di associazioni, società o consorzi è necessario:
a) Prendere visione dell’art. 85 del D.L.vo 159/2011 che elenca i soggetti che sono sottoposti a verifica dei requisiti morali; Tali soggetti sono anche individuati all'interno della seguente tabella;
b) Per ciascun soggetto, di cui al punto precedente, verrà richiesto: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, residenza, ruolo all'interno dell'impresa...);
c) E' necessario dichiarare di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti di tali soggetti:
- non sussistono misure di prevenzione di cui all'art 6 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) o cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto;
- sussiste il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS) e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- non risultano condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin), articolo 3, punto 3);
In alternativa, è possibile allegare dichiarazione del possesso dei requisiti morali compilata da parte di ciascuno dei soggetti, come sopra individuati, con relativa carta di identità.

B. VARIAZIONE DEL RAPPRESENTANTE INCARICATO DELLA CONDUZIONE DELLA STRUTUTRA RICETTIVA

Nota bene: la variazione deve essere comunicata entro trenta giorni dalla data del suo verificarsi (l.r. 33/1984, art. 3bis, comma 3)

E' necessario:
a) Riportare i dati del rappresentante incaricato della conduzione ;
b) Verificare se il rappresentante incaricato della conduzione è cittadino comunitario o extra comunitario. In quest’ultimo caso dovrà presentare regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
c) Verificare i requisiti morali del rappresentante incaricato della conduzione della struttura ricettiva:
- non sussistono misure di prevenzione di cui all'art 6 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) o cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto;
- sussiste il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS) e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- non risultano condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin), articolo 3, punto 3).

C. VARIAZIONE AI FINI DELLA NOTIFICA SANITARIA (ATTIVAZIONE / CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AGLI ALLOGGIATI)

Nota bene: la variazione deve essere comunicata contestualmente o in maniera antecedente al suo verificarsi

Verificare:
- che i locali e gli ambienti rispettano i requisiti igienici prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e, in particolare dagli allegati al Regolamento CE 852/2004.
- di aver predisposto procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP, ove richiesto, e sulla corretta prassi igienica;
Nota: le dichiarazioni, in materia di igiene dei prodotti alimentari e la connessa documentazione, non saranno assoggettate a verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, da parte dello Sportello unico degli Enti locali, ma saranno direttamente sottoposte, così come rese, alla verifica di rispondenza, con la situazione effettivamente esercitata, da parte degli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, nell'ambito delle attività di controllo ufficiale, secondo la programmazione definita dallo stesso Dipartimento, come disciplinato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3298 del 12 novembre 2010. Si rammenta in tal senso che, nel caso di false dichiarazioni, gli operatori del Dipartimento procedono alla denuncia ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
Predisporre:
- l'attestazione del pagamento, sul c/c postale o bonifico bancario n. 10148112 intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della "Notifica sanitaria" sulla base del tariffario pubblicato;
In relazione alle disposizioni normative per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati sedi di attività aperte al pubblico, con particolare riferimento all'art. 3 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, verificare che siano accessibili gli spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione di somministrazione di alimenti e bevande. A tale riguardo verificare di trovarsi in uno dei tre casi seguenti:
1. svolgendo attività di ristorazione, vale a dire in caso di servizio di mezza pensione e/o pensione completa, l'esercizio è dotato di un servizio igienico, opportunamente dimensionato e accessoriato, accessibile ai soggetti portatori di handicap;
2. svolgendo servizio bar e/o servizio di prima colazione e risultando la superficie destinata alla somministrazione pari o superiore a 250 mq, l'esercizio è dotato di un servizio igienico, opportunamente dimensionato e accessoriato, accessibile ai soggetti portatori di handicap;
3. svolgendo servizio bar e/o servizio di prima colazione e risultando la superficie destinata alla somministrazione inferiore a 250 mq, non occorre che il servizio igienico sia opportunamente dimensionato e accessoriato e accessibile ai soggetti portatori di handicap.

Nota: Nel caso in cui intenda attivare la somministrazione anche a soggetti non alloggiati presso la struttura ricettiva, prima di attivare la somministrazione, è necessario procedere con la segnalazione a mezzo della piattaforma telematica del SUEL accedendo al sistema "Invia la pratica online" e selezionando la procedura: Esercizio dell'attività produttiva>Somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti)>Avviare o subentrare nell'attività>Apertura di attività.