Trasferire l’attività di panificatore

Definizione

Per trasferimento si intende lo spostamento dell’ubicazione della propria attività artigianale nell’ambito dello stesso Comune. È sempre possibile trasferire l’attività di vendita da un luogo ad un altro purché all’interno della stessa area comunale. Se il trasferimento riguarda un’attività già insediata in un altro Comune occorre utilizzare la modulistica prevista per le nuove aperture.

Condizioni necessarie per comunicare il trasferimento dell’attività di panificazione:

1. Requisiti tecnici:

a. Conformità dei locali: il locale ove viene svolta l’attività deve rispettare la normativa urbanistica e quella relativa alla destinazione d’uso “Artigianale”, e deve essere in possesso del titolo abilitativo edilizio e del certificato di agibilità dei locali;

b. Requisiti igienico-sanitari: è necessario presentare contestualmente alla comunicazione di tasferimento la denuncia di inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione con la relativa documentazione.

c. Emissioni in atmosfera: qualora l’utilizzo complessivo giornaliero di farina sia superiore ai 300 kg è necessario essere in possesso dell’Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla competente autorità o presentare contestualmente alla comunicazione di trasferimento la documentazione finalizzata all’ottenimento della citata autorizzazione.

Cosa occorre fare

Per poter trasferire l’attività è necessario:

1. essere in possesso dei requisiti sopra indicati

2. presentare allo Sportello Unico la comunicazione di trasferimento attraverso il servizio Invia la pratica online.

La comunicazione deve essere firmata digitalmente per la trasmissione via PEC; non è prevista imposta di bollo.

Tempi

L’attività può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione.