Si considerano “modifica di dati tecnici non costituente variante” (articolo 13 Procedimenti approvati con Delibera di Giunta Regionale 4070 del 22 dicembre 2006) i seguenti interventi di variante ai progetti di rete approvati, che non richiedano l’acquisizione del parere ARPA e del parere di coerenza urbanistica:
a) sostituzione di un’antenna con una equivalente: una antenna è considerata equivalente ad un’altra se rimane invariato entro un’approssimazione di 2 metri il parallelepipedo rettangolo che rappresenta il volume di rispetto1;
b) diminuzione del guadagno senza che vi siano variazioni del diagramma di antenna;
c) diminuzione della potenza in antenna;
d) variazione della frequenza a condizione che il diagramma di irradiazione e il guadagno dell’antenna alla nuova frequenza possano essere considerati equivalenti ai precedenti secondo quanto definito alla lettera a);
e) diminuzione del tempo totale di trasmissione su 6 minuti;
f) variazione della polarizzazione.
Requisiti
Condizioni necessarie per modifica di dati tecnici non costituente variante:
1. Essere in possesso di un progetto di rete approvato ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 25/2005
Cosa occorre fare
Per poter procedere ad una modifica di dati tecnici non costituenti variante:
presentare allo Sportello Unico territorialmente competente la comunicazione compilando i moduli mediante la procedura Invia la pratica online.
Tempi
La comunicazione dà diritto all’immediata modifica del dato tecnico senza l’attesa di rilascio di un atto da parte dello Sportello unico.