Requisiti morali: il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante, i soci e il preposto della società devono essere in possesso dei requisiti morali definiti nell’art. 71, c. 1, del d.lgs. 59/2010, più precisamente non possono esercitare l’attività commerciale di vendita:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; (approfondimenti)
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; (approfondimenti)
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; (approfondimenti)
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; (approfondimenti)
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; (approfondimenti)
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia”, ovvero a misure di sicurezza non detentive. (approfondimenti)
Le condizioni ostative sopra specificate, indispensabili per l’avvio ed il successivo esercizio dell’attività, hanno durata e applicazioni determinate. L’accertamento avviene a cura degli uffici di Sportello nei confronti dei soggetti interessati.