Panificatore

L’attività di Panificazione può essere definita mediante le specifiche delle seguenti accezioni:

Panificio

Per panificio si intende l’impianto di produzione di pane e prodotti assimilati o affini, in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia igienico sanitaria e di sicurezza, che svolge l’intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale. Tale attività artigianale abilita l’esercente alla vendita al dettaglio, all’interno dei locali di produzione, dei prodotti suddetti.

Pane fresco

1. E’ denominato “fresco” il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante

2. E’ ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall’inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto.

Pane a durabilità prolungata

Il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi lo stato e il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo.

Normativa di riferimento

Art. 4 del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 (Bersani), convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Capo IV della legge regionale 4 settembre 2001, n. 20; Legge regionale n. 20 del 30 giugno 2009 (Nuove disposizioni in materia di prevenzione e risuzione dell’inquinamento acustico); Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Bersani bis), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 Norme e disposizioni comunali

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