Comunicazione di vendita sotto costo

Per vendita sottocosto (art. 15, comma 7, d.lgs. 114/1998) si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.

Modalità e limiti allo svolgimento

I commi 4 e 5, dell’art. 1, del d.P.R. n. 218/2001, stabiliscono che la vendita sottocosto non possa essere effettuata per più di tre volte nel corso dell’anno e che non abbia durata superiore a dieci giorni e non possa riguardare più di cinquanta prodotti per ogni effettuazione. Mentre l’art. 2, sempre del citato d.P.R. n. 218/2001, prevede alcune deroghe. In particolare al comma 2 elenca una serie di avvenimenti legati all’attività imprenditoriale (quali a titolo di esempio, in caso di ricorrenza dell’apertura dell’esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l’esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale; di apertura di un nuovo esercizio commerciale; di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione; o di modifica e integrazione dell’insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa), al verificarsi dei quali è possibile effettuare comunque una vendita sottocosto in deroga alle limitazioni previste all’articolo 1, e al comma 3 che tali vendite sottocosto non sono soggette alla comunicazione di cui all’articolo 1, comma 4, ossia al comune dove è ubicato l’esercizio (approfondimento: risoluzione n. 96599 del 12 marzo 2018).

Per effettuare una vendita sottocosto è necessario inoltrare allo Sportello Unico, almeno 10 giorni prima della data di inizio della vendita, apposita comunicazione, attraverso il servizio Invia la partica online.

Non è prevista l’imposta di bollo.

Informazioni utili

I prodotti oggetto della vendita sotto costo devono essere inequivocabilmente identificabili all’interno dell’esercizio commerciale.

Tempi

La vendita sottocosto, può avere inizio solo 10 giorni dopo la data di presentazione della comunicazione.

Note

Nel caso in cui non sia possibile rispettare, per l’intero periodo preannunciato, le condizioni della vendita sotto costo, occorre immediatamente rendere pubblica la fine anticipata dell’offerta con i medesimi mezzi di comunicazione (specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all’esterno o all’interno del locale così come stabilito dal comma 2 dell’art. 3 del d.P.R. n. 218/2001).