Si definisce struttura per radiotelecomunicazioni ogni manufatto che impegni il territorio e che sia funzionale all’esercizio delle radiotelecomunicazioni, quali ricevitori passivi, tralicci, pali, recinzioni, locali di ricovero, cavidotti, cabine elettriche (articolo 2, Legge regionale 04.11.2005, numero 25)
Requisiti
Condizioni necessarie per realizzare una struttura per radiotelecomunicazioni:
1. Essere in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 11 L.r. 25/2005
2. Nel caso in cui si voglia realizzare pali o tralicci, aver stipulato con le Comunità Montane un’apposita convenzione con la quale garantisca l’uso della struttura agli operatori che ne abbiano interesse (art 9, comma 3, L.r. 25/2005).
Cosa occorre fare
Per poter ottenere l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 11 L.r. 25/2005:
1. presentare allo Sportello Unico territorialmente competente la richiesta di autorizzazione compilando i moduli mediante la procedura Invia la pratica online
Informazioni utili
Il termine di inizio lavori non può essere superiore a due anni per i lavori pubblici ed assimilati e ad un anno in ogni altro caso (comma 8, articolo 11, legge regionale 25/2005).
Tempi
Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione deve concludersi in ogni caso entro novanta giorni dalla data di protocollo del MPU fatti salvo i casi di sospensione. Decorso tale termine senza che sia stato comunicato un provvedimento motivato di diniego, la richiesta di autorizzazione si intende accolta.
Attività conseguenti al rilascio dell’autorizzazione
Prima dell’inizio dei lavori il titolare dell’autorizzazione deve presentare le opportune comunicazioni di Inizio, di ultimazione dei lavori e la relativa agibilità compilando i moduli mediante Invia la pratica online
Note
Il mancato rispetto di quanto stabilito dall’articolo 11 della legge regionale 25/2005 comporta una sanzione amministrativa da euro 20.000, 00 ad euro 100.000,00.