Avvio attività di enoturismo

NUOVA PROCEDURA PUBBLICATA A PARTIRE DAL 20 LUGLIO 2022

Per avviare l’attività è necessario procedere con la presentazione della SCIA attraverso la relativa procedura telematica.
Clicca sul link per accedere alla sezione del sito
All’interno della sezione è possibile prendere confidenza con il sistema di invio delle pratiche online utilizzando il simulatore e consultare la guida di utilizzo.

La procedura telematica richiede la compilazione degli elementi connessi all’avvio dell’attività e previsti dalla normativa vigente.

Di seguito una guida per la compilazione dei contenuti.

Ubicazione
Indicare l’indirizzo e i dati catastali dell’attività

Pianta con l’indicazione dei confini della struttura
Allegare una pianta con l’indicazione dei confini dei locali e degli spazi aperti utilizzati, coerenti in caso di locali con l’ultimo titolo abilitativo edilizio (concessione edilizia, permesso di costruire, …)

Impatto acustico
Indicare se l’impresa è esclusa dall’obbligo di presentare la relazione di impatto acustico o ha già presentato relazione di impatto acustico.
Riferimenti normativi:
- Decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2011, n. 227 (vedi in particolare l’Allegato B del D.P.R);
- Legge regionale n. 20/2009 e della DGR n. 2083 del 2012;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997;
- Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005.

Conformità dell'attività
Dichiarare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia edilizio-urbanistica, igienico-sanitaria, di prevenzione degli incendi e sicurezza;

Soggetti che possono esercitare l'attività
Dichiarare la tipologia si soggetto legittimato all'esercizio dell'attività:
- imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile, che svolge attività di vitivinicoltura, in forma individuale o societaria
- cantina sociale cooperativa, e suo consorzio, alla quale i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione e la commercializzazione del vino
- consorzio di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica

Requisito morale
In caso di impresa individuale o persona fisica è necessario verificare che:
- non sussistono nei confronti del titolare cause ostative di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 773/1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- il titolare non ha riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
- il titolare non è stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, “Codice Antimafia”, e successive modificazioni, e non è stato dichiarato delinquente abituale;

In caso di associazioni, società, consorzi, organizzazioni, enti è necessario prendere visione dell’art. 85 del Decreto legislativo n. 159/2011 che elenca i soggetti che sono sottoposti a verifica dei requisiti morali;
Tali soggetti sono anche individuati all’interno della seguente tabella.
E’ necessario dichiarare di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti di tali soggetti:
- non sussistono cause ostative di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 773/1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- non risulta nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
- non risultano misure di prevenzione ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, “Codice Antimafia”, e successive modificazioni, e non sono stati dichiarati delinquenti abituali.
In alternativa, è possibile allegare dichiarazione del possesso dei requisiti morali compilata da parte di ciascuno dei soggetti come sopra individuati con relativa carta di identità.

Notifica sanitaria
Nel caso in cui venga svolta l’attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad altri alimenti, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, della DGR 820 del 2022, all’interno della procedura viene proposta la notifica all’Azienda USL della Valle d’Aosta, per la registrazione ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Regolamento n. 852/2004/C.

Le dichiarazioni relative a tale notifica, non sono assoggettate a verifica d’ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti da parte dello Sportello unico degli Enti locali, ma sono direttamente sottoposte, così come rese, alla verifica di rispondenza, con la situazione effettivamente esercitata, da parte degli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, nell’ambito delle attività di controllo.

Temporalità dell’attività
- Permanente
- Stagionale (stessa data di inizio e di fine attività ogni anno)
NOTA: In caso di esercizio stagionale, nessuna ulteriore pratica di avvio o cessazione deve essere presentata, oltre a quella presente e con riferimento a quest’anno e a quelli successivi, se rimangono identici i periodi di esercizio dell’attività. Nel caso in cui si intenda modificare il periodo di esercizio dell’attività è necessario presentare istanza di “Modifica e variazione” per il tramite della specifica procedura SUEL.