Subingresso attività estetista

Definizione

Per subingresso nell’attività si intende il trasferimento della gestione o della proprietà per atti tra vivi o per causa di morte, con atto di passaggio tra il precedente ed il nuovo titolare dell’attività.

Condizioni necessarie per comunicare il subentro nell’attività di estetista:

1. Contratto di trasferimento di proprietà o gestione dell’azienda commerciale alla quale si subentra: il contratto può avere la forma di scrittura privata autenticata da notaio o atto notarile; può trattarsi di compravendita, affitto d’azienda, donazione, successione (mortis causa).

2. Requisiti morali: nei confronti del titolare di impresa individuale, del legale rappresentante e dei soci delle società, così come qui meglio dettagliato, in relazione alle disposizioni dell’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia” non devono sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia”.

3. Requisiti professionali: Per lo svolgimento dell’attività di estetista è necessario essere in possesso di idonea qualifica professionale, che, in alternativa, potrà essere posseduta da un direttore tecnico, il quale dovrà dichiarare di accettare l’incarico.

Per gli estetisti la qualifica professionale viene conseguita a seguito di frequentazione di appositi corsi presso le scuole del settore legalmente riconosciute (art. 3 della legge regionale 63/1993)

Altre condizioni necessarie

1. Conformità dei locali: il locale deve rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica (ad es. deve avere la corretta destinazione d’uso) e igienico-sanitaria.

2. Idoneità sanitaria: E’ necessario presentare l’autocertificazione del possesso dei requisiti igienico-sanitari per l’esercizio dell’attività.

Ulteriori adempimenti:

1. Albo Artigiani/Registro imprese: l’impresa che svolge l’attività di estetista deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera valdostana delle imprese e delle professioni o altra Camera di Commercio (si ha tempo fino a 30 giorni dopo l’avvio dell’attività)

2. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale.

Cosa occorre fare

Per poter subentrare è necessario:

1. essere in possesso dei requisiti sopra indicati

2. presentare allo Sportello Unico la comunicazione di subentro attraverso il servizio Invia la pratica online.

La comunicazione deve essere firmata digitalmente per la trasmissione via PEC; non è prevista imposta di bollo.

Tempi

L’attività può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione.

Note

L’esercizio dell’attività di estetista senza i requisiti professionali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 a 2.582,29 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.