Estetista

L’attività di estetista consiste nella prestazione di trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, allo scopo, esclusivo o prevalente, di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico o con l’applicazione dei prodotto cosmetici; sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Sono comprese le attività svolte anche con l’utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, il bagno turco o quelle finalizzate al dimagrimento.

Non è consentito l’esercizio in forma ambulante delle attività di estetista, mentre tali attività possono essere svolte saltuariamente ed eccezionalmente presso il cliente, dai titolari di negozi da estetista o da loro dipendente incaricato, purché in normale orario di lavoro.

L’attività professionale di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante costituzione di una società. E’ in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Inoltre tali attività possono essere dislocate in pubblico locale o presso enti, alberghi, ospedali, case di cura, palestre, circoli privati, convivenze, piscine, centri medici specializzati, caserme, centri commerciali, discoteche o essere svolte presso il domicilio dell’esercente (in questo ultimo caso a condizione che i locali nei quali si esercita l’attività siano distinti e separati dalla civile abitazione e muniti di idoneo servizio igienico).

Normativa di riferimento

Legge 4 gennaio 1990, n. 1, Legge regionale 20 agosto 1993, n. 63, Norme e disposizioni comunali.