Requisiti morali lett. a)

DELINQUENTE ABITUALE: il soggetto che, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole (commessi in violazione della stessa disposizione di legge o che presentano caratteri fondamentali comuni), commessi entro 10 anni e non contestualmente, riporta un’altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole e commesso entro i 10 anni successivi all’ultimo dei delitti precedenti (articolo 102 codice penale). Oppure, fuori dal caso precedente, il soggetto che, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un’altra condanna per delitto non colposo, se il Giudice, tenuto conto della specie e della gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate dall’art. 133 c.p., ritiene che il colpevole sia dedito al delitto (articolo 103 codice penale).

DELINQUENTE PROFESSIONALE: il soggetto che, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta una condanna per un altro reato, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole ed alle altre circostanze indicate nell’articolo 133 c.p., debba ritenersi che viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato (articolo 105 codice penale).

DELINQUENTE PER TENDENZA: il soggetto che, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l’incolumità individuale, anche non previsto direttamente dal Capo I del Titolo XII del Libro II del codice penale, il quale, per sé ed unitamente alle circostanze indicate nell’art. 133 c.p., riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi la sua causa nell’inclinazione particolarmente malvagia del colpevole. La disposizione comunque non si applica quando si tratti di chi sia affetto da vizio parziale o totale di mente (articolo 108 codice penale).

VERIFICA DELLA CONDIZIONE OSTATIVA: la dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza è riportata nella sentenza e risulta dal certificato del casellario giudiziario.

RIABILITAZIONE – ARTICOLI 179 C.P. E 683 C.P.P.
Provvedimento di riabilitazione:
è concesso se il condannato, durante i tre anni dal giorno in cui è stata eseguita o la pena si è in altro modo estinta, ha dato prove effettive e costanti di buona condotta, se non è sottoposto a misure di sicurezza, se ha adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle.

Il termine per la richiesta di riabilitazione è di 8 anni per i recidivi nei casi di cui ai capoversi dell’articolo 99 c.p. e di 10 anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Ad eccezione del disposto di cui alla lettera a) dell’art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 59/2010, che individua una specifica fattispecie ostativa superabile solo con l’ottenimento del provvedimento di riabilitazione, le fattispecie di cui alle restanti lettere ammettono, ai fini dell’eliminazione della ostatività, in alternativa al provvedimento di riabilitazione, il decorso del termine di 5 anni.