Per agevolare e semplificare l’acquisizione della tabella dei giochi proibiti, predisposta ed approvata dalla Questura di Aosta, si informa che a decorrere da lunedì 16 settembre 2019, è adottata dallo Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d’Aosta una nuova modalità telematica, che consente la sua acquisizione semplificata, nell’ultima versione aggiornata in data 12 gennaio 2018, da questa sezione del proprio sito internet istituzionale.
Si ricorda che la tabella dei giochi proibiti è il documento obbligatorio, previsto dall’art. 110, al primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che elenca i giochi non consentiti in quanto d’azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, la cui mancata esposizione in luogo visibile è sanzionata penalmente dall’art. 17 del TULPS.
Pertanto tutti gli esercizi abilitati, ai sensi dell’art. 86 del TULPS, alla pratica del gioco e all’installazione di apparecchi per la sua effettuazione, sono tenuti esporre tale tabella, vidimata dallo Sportello, eventualmente in sostituzione di quella già presente se non aggiornata, senza la necessità di applicarvi la marca da bollo. La modalità telematica è a disposizione di tutti gli esercizi interessati, operanti in Valle d’Aosta, indipendentemente dal fatto che le procedure per l’abitazione all’esercizio della loro attività, di competenza comunale, siano state, al momento, prese in carico dallo Sportello.
Si ricorda che, viceversa, per gli esercizi abilitati dalla Questura di Aosta, ai sensi dell’art. 88 del TULPS (esercizi di raccolta delle scommesse, esercizi di sala bingo ed esercizi autorizzati all’installazione di sistemi di gioco videolottery (VLT)), la competenza alla vidimazione e al rilascio della tabella restano in capo alla stessa Questura.
Con l’occasione è inoltre previsto che l’esercente possa provvedere agli adempimenti in tema di segnalazione di detenzione, installazione ed esercizio di giochi leciti diversi da quelli indicati ai commi sesto e settimo dell’art. 110 del TULPS (quali carte da gioco, giochi da tavolo (scacchi, dama, monopoli, ecc.), carambola, calciobalilla, gioco a dardi (freccette), ping-pong, giochi informatici senza collegamento ad internet, biliardi, biliardini, attrazioni per bambini con congegno a vibrazione tipo kiddel rides, motorette e cavallini a dondolo attivabili a moneta o a gettone … ), in relazione al combinato disposto dell’art. 86, comma primo, del TULPS, dell’art. 194 del regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e degli artt. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, in materia di procedimento amministrativo, anche, se del caso, a conferma dell’eventuale specifica abilitazione già posseduta. L’esercente potrà quindi altresì acquisire l’attestazione dell’avvenuta effettuazione di tale segnalazione da esibire all’occorrenza.
Per poter scaricare quindi il documento con la tabella dei giochi proibiti e l’attestazione della avvenuta segnalazione di detenzione, installazione e esercizio di giochi leciti diversi da quelli indicati ai commi sesto e settimo dell’art. 110 del TULPS, occorre compilare il modulo (form) che segue.
I campi contrassegnati con l’asterisco (*) sono obbligatori.
Nei campi “Nome” e “Cognome” dovranno essere indicati quelli del legale rappresentante dell’impresa.
Nel campo “Impresa (*)” dovrà essere indicata la denominazione dell’impresa come risultante dalla certificazione della Camera di Commercio.
Nel campo “Classificazione e insegna dell’esercizio” dovrà essere indicata la classificazione dell’esercizio come segue: SAB per somministrazione di alimenti e bevande; SABCP, per somministrazione di alimenti e bevande all’interno di circoli privati; RA per ricettiva alberghiera, REA per attività ricettiva extralberghiera; AGR per agriturismo; SG per sala giochi; GL per esercizio di gioco lecito in esercizi commerciali o pubblici esercizi diversi dai precedenti o in spazi pubblici o in circoli privati ed associazioni non abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande; SV per spettacolo viaggiante ai sensi dell’art. 69 del TULPS e di seguito la denominazione dell’insegna.
Nel campo “Comune (*)” dovrà essere indicato il Comune in cui è ubicato l’esercizio nel quale si intende esporre la tabella dei giochi proibiti.
Nel campo “Codice di controllo (*)” dovrà essere riportato il codice proposto dal sistema vicino all’asterisco che il sistema crea in automatico.
Pagina privacy policy da consultare
- di essere in possesso di licenza/autorizzazione/DIA/SCIA, avente natura di licenza di pubblico esercizio di cui all’art. 86, comma primo, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) e dell’art. 152, comma secondo, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del TULPS), ossia di essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi all’esercizio dell’attività:
– di somministrazione di alimenti e bevande;
– di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di circoli privati;
– ricettiva alberghiera
– ricettiva extralberghiera;
– di agriturismo;
– di sala giochi;
– di esercizio di gioco lecito in esercizi commerciali o pubblici esercizi diversi dai precedenti o in spazi pubblici o in circoli privati ed associazioni non abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande;
– di spettacolo viaggiante ai sensi dell’art. 69 del TULPS;
e pertanto di essere legittimato all’installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici (di cui all’art. 110, commi sesto e settimo, del TULPS per tutte le abilitazioni citate tranne per quella allo spettacolo viaggiante per cui la legittimazione opera per i soli giochi di cui all’art. 110, comma settimo), previa esposizione della tabella dei giochi proibiti, di cui all’art. 110, comma primo, del TULPS;
- di procedere all’acquisizione telematica, mediante la presente procedura di download, della tabella dei giochi proibiti di cui all’art. 110, comma primo, del TULPS, aggiornata dalla Questura e opportunamente vidimata, e di essere consapevole che la stessa dovrà essere leggibile ed esposta in luogo ben visibile, ai sensi dell’arti. 195 del Regolamento di esecuzione del TULPS, per la prima volta o in sostituzione di precedente non aggiornata;
- di essere edotto, con riferimento all’art. 2 della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14, recante disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza del gioco d’azzardo patologico, cosi come modificato dall’art. 1, comma primo, della legge regionale 16 luglio 2019, n. 10, che si intendono:
– quali spazi per il gioco, quelli all’interno degli esercizi pubblici e commerciali e dei circoli privati, riservati al gioco d’azzardo;
– per gioco d’azzardo, quello praticato mediante gli apparecchi di cui all’art. 110, comma sesto, lettere a) e b), del TULPS, nonché tutte le altre forme di gioco lecito, in concessione statale, previste dalla normativa vigente, con l’esclusione, in ogni caso, delle lotterie, dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore e dei giochi del Totocalcio, del 9 e del Totogol; - di essere edotto che l’acquisizione telematica mediante la presente procedura di download della tabella dei giochi proibiti, quale modalità procedimentale semplificata in ordine al suo ottenimento, non esula dal porre in essere ulteriori verifiche in capo all’esercente, da condursi presso il Comune di riferimento, circa la compatibilità dell’esercizio del gioco d’azzardo, praticato mediante gli apparecchi di cui all’art. 110, comma sesto, lettere a) e b) del TULPS, nonché con tutte le altre forme di gioco lecito, in concessione statale, previste dalla normativa vigente, con l’esclusione, in ogni caso, delle lotterie, dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore e dei giochi del Totocalcio, del 9 e del Totogol, con l’interesse pubblico alla salute del cittadino in forza della vigenza della legge regionale 14/2015;
- di essere edotto che, qualora si verificassero al seguito delle verifiche suesposte, cause ostative all’apertura, all’ampliamento (ossia l’aumento del numero di apparecchi) o al mantenimento degli spazi per il gioco d’azzardo come definiti dal legge regionale 14/2015, la tabella conserva validità, al fine di consentire il gioco, con gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110, comma settimo, del TULPS e di permettere le altre forme di gioco lecito non interessate dalla legge regionale 14/2015, nell’ambito della licenza/autorizzazione/DIA/SCIA avente natura di licenza di pubblico esercizio di cui all’art. 86, comma primo, del TULPS e dell’art. 152, comma secondo, del Regolamento di esecuzione del TULPS;
- di essere edotto che, qualora gli spazi di gioco, come definiti dalla legge regionale 14/2015 (ossia quelli cui il gioco è praticato mediante gli apparecchi di cui all’art. 110, comma sesto, lettere a) e b) del TULPS, nonché con tutte le altre forme di gioco lecito, in concessione statale, con l’esclusione, in ogni caso, delle lotterie, dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore e dei giochi del Totocalcio, del 9 e del Totogol), in cui verrà esposta la tabella, risultino essere già stati in esercizio nella data del 15 luglio 2015, giorno di entrata in vigore della legge regionale 14/2015, i divieti di cui all’art. 4, comma primo, così come modificato dall’art. 1, comma secondo, della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 10 e successivamente dall’art. 2, comma secondo, della legge regionale 27 marzo 2019, n. 2 (“É vietata l’apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco in luoghi che siano ubicati ad una distanza, misurata in linea d’aria, inferiore a 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, da strutture culturali, ricreative o sportive, da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per minori”) e comma secondo (“I Comuni possono prevedere una distanza maggiore da quella prevista al comma 1 e individuare altri luoghi sensibili nei pressi dei quali non è ammessa l’apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco, tenuto conto dell’impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”), della medesima legge regionale, si applicano, con riferimento agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, alle strutture culturali, ricreative o sportive, alle strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, alle strutture ricettive per categorie protette e le ludoteche per minori dalla data del 1°gennaio 2019, ai sensi dell’art. 12, comma primo, ancora della legge regionale 14/2015, così come anch’esso modificato dall’art. 1, comma primo, della legge regionale 10/2018, mentre, con riferimento agli istituti di credito e sportelli bancomat, agli esercizi di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, e ai luoghi di culto, si applicano dalla data del 1° settembre 2019, ai sensi dell’articolo 5, comma secondo, della legge regionale 2/2019. Ne consegue la necessità di verificare presso il Comune territorialmente competente la possibilità o meno di mantenere in esercizio gli apparecchi in argomento, con la precisazione che la legge regionale, a prescindere dalla regolamentazione comunale, non consente il mantenimento degli spazi di gioco da essa disciplinati a distanza inferiore a 500 metri, in linea d’aria, dai luoghi sensibili;
- di essere edotto che, viceversa, qualora gli spazi di gioco, come definiti dalla legge regionale 14/2015 (ossia quelli cui il gioco è praticato mediante gli apparecchi di cui all’art. 110, comma sesto, lettere a) e b) del TULPS, nonché con tutte le altre forme di gioco lecito, in concessione statale con l’esclusione, in ogni caso, delle lotterie, dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore e dei giochi del Totocalcio, del 9 e del Totogol), in cui verrà esposta la tabella, non risultino essere già stati in esercizio nella data del 15 luglio 2015 occorre uno specifico titolo abilitativo del Sindaco del Comune territorialmente competente, ai sensi dell’art. 4, comma settimo, sempre della legge regionale 14/2015, con la precisazione che tale titolo, in ogni caso, non potrà consentire la realizzazione degli spazi di gioco disciplinati dalla legge regionale 14/2015 a distanza inferiore a 500 metri, in linea d’aria, dai luoghi sensibili, tenendo conto di quanto in precedenza riportato;
- di essere edotto che, qualora gli spazi di gioco, come definiti dalla legge regionale 14/2015 (ossia quelli cui il gioco è praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma sesto, lettere a) e b) del TULPS, nonché con tutte le altre forme di gioco lecito, in concessione statale statale con l’esclusione, in ogni caso, delle lotterie, dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore e dei giochi del Totocalcio, del 9 e del Totogol), in cui verrà esposta la tabella, risultino essere già stati in esercizio nella data del 15 luglio 2015, giorno di entrata in vigore della legge regionale 14/2015, ai sensi dell’art. 4, comma ottavo, della medesima legge regionale, l’aumento del numero di apparecchi è consentito previa verifica del rispetto dei già in precedenza richiamati requisiti di cui ai commi primo e secondo del medesimo articolo, con le precisazioni in precedenza riportate;
- di essere edotto che, con riferimento all’art. 4 della legge regionale 14/2015:
– ai sensi del comma terzo, così come modificato dall’art. 2, comma secondo, della legge regionale 2/2019, l’apertura al pubblico e il funzionamento delle sale da gioco e degli spazi per il gioco, come definiti dalla stessa legge regionale 14/2015, sono consentiti esclusivamente nelle seguenti fasce orarie giornaliere: dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00. I Comuni possono articolare in termini più restrittivi gli orari di apertura e di chiusura degli stessi;
– qualora gli spazi di gioco, in cui verrà esposta la tabella, risultino essere già stati in esercizio nella data del 15 luglio 2015, il divieto, previsto al comma quinto, di utilizzo, da parte dei minori di anni 18, di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma settimo, lettera c-bis), del TULPS, non si applica sino alla data del 15 luglio 2020, ai sensi dell’art. 12, comma secondo, ancora della legge regionale 14/2015 e, viceversa, qualora gli spazi di gioco, in cui verrà esposta la tabella, non risultino essere già stati in esercizio nella data del 15 luglio 2015 è operativo il divieto, previsto al comma quinto, di utilizzo, da parte dei minori di anni 18, di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma settimo, lettera c-bis), del TULPS; - di essere edotto che l’offerta di gioco, in termini di numero e tipologia di apparecchi da installare, è altresì assoggettata al rispetto degli atti regolamentari di competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- di procedere, mediante la presente modalità telematica di acquisizione della tabella dei giochi proibiti (che prevede la registrazione dei dati identificativi del pubblico esercizio, da me rappresentato), alla segnalazione di detenzione, installazione e esercizio di giochi non rientranti fra quelli effettuati con gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110, commi sesto e settimo del TULPS, quali carte da gioco, giochi da tavolo (scacchi, dama, monopoli, ecc.), carambola, calciobalilla, gioco a dardi (freccette), ping-pong, giochi informatici senza collegamento ad internet, biliardi, biliardini, attrazioni per bambini con congegno a vibrazione tipo kiddel rides, motorette e cavallini a dondolo attivabili a moneta o a gettone, in relazione al combinato disposto dell’art. 86, comma primo, del TULPS, dell’art. 194 del Regolamento di esecuzione del TULPSe degli artt. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, in materia di procedimento amministrativo, anche, se del caso, a conferma dell’eventuale specifica abilitazione già posseduta.