Nuovo procedimento online dal 1 luglio 2021
AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI
Il procedimento interessa le aziende di produzione primaria in cui si allevano animali destinati alla produzione di alimenti (cosiddette “Aziende OSA”).
Il procedimento non interessa:
- le aziende di produzione primaria in cui si allevano animali destinati alla produzione di alimenti per uso domestico privato (autoconsumo)(cosiddette Aziende “NON OSA”); in questo caso rivolgersi direttamente all’AUSL Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
- le attività economiche relative agli animali d’affezione (cani, gatti, equidi domestici…); in questo caso utilizzare il procedimento pubblicato sul sito FINES al seguente link
- le attività economiche relative agli animali da reddito per usi non alimentari (es. allevamento animali per pelli); in questo caso rivolgersi direttamente all’AUSL Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Regime amministrativo del procedimento
Il Il decreto legislativo n. 222 del 2016, all’interno della tabella A, individua il regime amministrativo del procedimento, trattasi di SCIA unica: SCIA per l’avvio dell’attività comprensiva di notifica sanitaria.
LA TRIPLICE VALENZA DEL PROCEDIMENTO
La SCIA assolve le seguenti tre funzioni:
1. Richiesta di iscrizione all’anagrafe regionale/nazionale del bestiame e delle aziende di allevamento
a) anagrafe bovina
b) anagrafe ovicaprina
c) anagrafe suina
d) anagrafe avicola
e) anagrafe delle specie di acquacoltura
f) anagrafe equina
g) anagrafe dei lagomorfi di allevamento (conigli e lepri)
h) anagrafe degli allevamenti di elicicoltura
i) anagrafe di camelidi ed altri ungulati
Nota: l’anagrafe apistica e l’anagrafe alpeggi sono gestite con specifica procedura al di fuori del procedimento “attività di allevamento per la produzione primaria di alimenti di origine animale” l’anagrafe alpeggi. dell’Azienda USL.
- Legge regionale n. 17 del 26 marzo 1993.
- Regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 5
- Provvedimento dirigenziale n. 469/2016 Assessorato sanità, salute e politiche sociali
- D.P.R. 30-4-1996 n. 317
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437
2. Comunicazione di attivazione di manifattura o fabbrica che produce vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che può risultare in altro modo pericolosa alla salute degli abitanti
– Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (TULLS), art. 216, comma 5.
La valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle attività classificate come “insalubri” è di competenza del Sindaco del Comune di riferimento. Tale verifica può avvenire in qualsiasi tempo e, quindi, anche in un periodo successivo all’avvio dell’attività, e deve essere finalizzata a contemperare le esigenze di salute pubblica con quelle dell’attività produttiva.
3. Notifica sanitaria ai fini della registrazione
– Regolamento CE n. 852/2004
– Deliberazione della Giunta regionale n. 3298 del 12 novembre 2010
La notifica sanitaria non è assoggettata a verifica d’ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, ma è sottoposta alla verifica di rispondenza, con la situazione effettivamente esercitata, da parte degli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, nell’ambito delle attività di controllo. Pertanto, coerentemente alla normativa di riferimento, non verrà rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, nell’ambito della notifica sanitaria Regolamento CE n. 852/2004, alcun parere o autorizzazione.
STRUTTURA PRINCIPALE E STRUTTURE PERTINENZIALI DELL’AZIENDA DI ALLEVAMENTO
L’azienda di allevamento per la produzione primaria è formata da:
– una struttura principale: struttura nella quale sono ricoverati gli animali e nella quale si svolgono le principali attività collegate all’allevamento.
All’interno di un determinato Comune può essere presente una sola struttura principale con riferimento ad un determinato imprenditore agricolo, tutte le altre strutture vengono considerate pertinenziali.
– eventuali strutture pertinenziali: una o più strutture situate nello stesso Comune di quella principale e utilizzata in maniera secondaria per il ricovero di una parte minore dei capi.
Le strutture pertinenziali non possono essere ubicate in altro Comune diverso da quello della struttura principale.
In caso dunque di avvio di attività di allevamento per la produzione primaria, all’interno di un determinato Comune, dovrà essere indicata l’ubicazione di tutte le strutture presenti (principale e pertinenziali) che corrispondo all’azienda di allevamento.
Con riferimento alla distinzione sopra menzionata sarà poi necessario comunicare le variazioni con riferimento a:
1. l’aggiunta di struttura pertinenziale all’interno del Comune
2. l’eliminazione di struttura pertinenziale all’interno del Comune
Non sono invece da comunicare, nell’ambito della gestione dell’attività, l’ampliamento e/o la riduzione di superficie della struttura principale e/o della struttura pertinenziale.
Il cambio di ubicazione della struttura principale all’interno di uno stesso Comune o di Comune diverso corrisponde sempre ad avvio di attività.
La struttura di isolamento o quarantena, se ubicata al di fuori della struttura principale, è considerata struttura pertinenziale.
Le seguenti strutture sono gestite al di fuori del procedimento “Attività di allevamento per la produzione primaria di alimenti di origine animale”:
- l’alpeggio (gestione tramite anagrafe specifica)
- il mayen (gestione tramite anagrafe specifica)
- la struttura di sosta o centro raccolta (soggetta a specifica autorizzazione) – il mattatoio (soggetta a riconoscimento CE)
Un’impresa che intende svolgere attività di allevamento all’interno di un determinato Comune presenta un’unica SCIA di avvio di attività di allevamento per la produzione primaria a prescindere dal numero di strutture (principale o pertinenziali) presenti sul territorio comunale, dalle tipologie di specie allevate e dall’orientamento produttivo.
L’ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE
L’imprenditore agricolo, ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, che intende avviare l’attività di allevamento per la produzione primaria è tenuto all’iscrizione al registro imprese.
L’iscrizione non è obbligatoria per l’imprenditore agricolo che opera in regime di esonero: volume d’affari non superiore a 7.000 euro annui e costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli.
TEMPI PER IL RICHIEDENTE
Le seguenti segnalazioni/comunicazioni hanno effetto dopo 15 giorni dalla presentazione dell’istanza (vedasi l’articolo 216 del T.U.LL.SS., in tema di esalazioni insalubri):
– Avvio di attività
– Aggiunta di struttura pertinenziale all’interno del Comune in cui ha sede l’azienda d’allevamento (struttura principale)
In questo caso dunque l’attività può essere avviata o modificata trascorsi 15 giorni dalla presentazione della pratica.
L’allevatore per completare l’iscrizione in anagrafe deve obbligatoriamente recarsi presso l’Ufficio Servizi Zootecnici dettagliando le modalità e tipologie di allevamento entro 15 gg dalla presentazione della SCIA inizio attività oppure può inviare tramite PEC, sempre entro i 15 gg di presentazione della SCIA, i moduli che si trovano al link
Le seguenti comunicazioni hanno effetto immediato:
- Subingresso
- Cessazione
- Modifica dell’orientamento produttivo
- Eliminazione di struttura pertinenziale all’interno del Comune in cui ha sede l’azienda d’allevamento (struttura principale)
- Modifica del carattere temporale: passaggio da carattere permanente a stagionale e viceversa
In caso di aggiunta o cambio della specie allevata, gli effetti della comunicazione e quindi l’introduzione dei capi sono subordinati all’attivazione all’interno del codice dell’indicazione della nuova specie allevata. L’attivazione si perfeziona entro dieci giorni dall’invio della comunicazione di aggiunta/cambio di specie allevata.
TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO
1. Avvio dell’attività di allevamento
2. Subingresso in attività di allevamento
3. Cessazione dell’attività di allevamento
4. Modifiche e variazioni dell’attività di allevamento