Avvio attività allevamento

Nuovo procedimento online dal 1 luglio 2021

NOTA BENE: L’ATTIVITÀ PUÒ ESSERE INIZIATA TRASCORSI 15 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA SCIA (ART. 216 DEL T.U.LL.SS. APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934 N. 1265)

La segnalazione è valida ai fini:

  • della registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004 (notifica sanitaria)
  • della comunicazione ai sensi dell’art. 216 del T.U.LL.SS (comunicazione insalubri)
  • della richiesta di iscrizione all’anagrafe del bestiame

Nota: nel caso in cui si intenda procedere con la trasformazione e/o la vendita diretta al dettaglio è necessario presentare specifica procedura allo Sportello unico degli enti locali

ITER PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA ALLO SPORTELLO UNICO DEGLI ENTI LOCALI

1. Cliccare sul link per accedere alla sezione “INVIA LA PRATICA ONLINE
All’interno della sezione è possibile fare una prova di invio della pratica utilizzando un simulatore e consultare la guida di utilizzo del sistema.
2. Selezionare il Comune in cui si intende esercitare l’attività
3. Selezionare il procedimento
Esercizio dell’attività produttiva>Imprenditori agricoli>Attività di allevamento per la produzione primaria di alimenti di origine animale
4. Selezionare la procedura
Avvio dell’attività di allevamento

La procedura telematica prevede la compilazione dei seguenti campi:

Ubicazione dell’attività di allevamento
Indicare:

  • l’ubicazione e i dati catastali della struttura principale (è necessario allegare estratto di mappa catastale aggiornato)
  • l’ubicazione e i dati catastali delle eventuali strutture pertinenziali (è necessario allegare estratto di mappa catastale aggiornato)

Ulteriori informazioni relativamente a struttura principale e pertinenziale sono disponibili cliccando sul seguente link

Temporalità dell’attività

  • Permanente
  • Stagionale (stessa data di inizio e di fine attività ogni anno)

NOTA: In caso di esercizio stagionale, nessuna ulteriore pratica di avvio o cessazione deve essere presentata, oltre a quella presente e con riferimento a quest’anno e a quelli successivi, se rimangono identici i periodi di esercizio dell’attività. Nel caso in cui si intenda modificare il periodo di esercizio dell’attività è necessario presentare istanza di “Modifica e variazione” per il tramite della specifica procedura SUEL..

Titolare dell’attività
Nel caso in cui il titolare sia cittadino extracomunitario è necessario allegare permesso di soggiorno in corso di validità.
Il titolare deve dichiarare di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile e deve verificare:
– di non essere tenuto all’iscrizione al registro imprese in quanto il volume d’affari è di modesta entità (volume d’affari non superiore a 7.000 euro e costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli)
– di essere tenuto all’iscrizione al registro imprese con i tempi e modalità previste dalla norma

Disponibilità locali e strutture
Necessario dichiarare la disponibilità di tutte le aree, i locali e le strutture dell’allevamento per la produzione primaria

Comunicazione industrie insalubri (Decreto Ministero Sanità 5 settembre 1994, n. 132)
L’attività si intende avviata salvo il caso in cui venga comunicata, entro il termine di 15 giorni da parte del Sindaco del Comune di riferimento, l’esistenza di condizioni per vietare l’avvio dell’attività. La valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle attività classificate come “insalubri” può avvenire in qualsiasi tempo e, quindi, anche in un periodo successivo all’avvio dell’attività, e deve essere finalizzata a contemperare le esigenze di salute pubblica con quelle dell’attività produttiva.

Anagrafe regionale/nazionale del bestiame e delle aziende di allevamento
Attraverso la procedura viene richiesto il codice aziendale all’ufficio regionale competente.
Ai fini dell’iscrizione all’anagrafe e del popolamento del codice ministeriale, è indispensabile fornire specifiche informazioni, per il tramite dello specifico modulo allegato alla procedura, nel caso in cui trattasi di:

  • Avicoli
  • Camelidi ed altri ungulati
  • Elicicoltura
  • Equidi
  • Lagomorfi
  • Suini
  • Acquacoltura

Dette informazioni sono escluse dall’ambito di competenza della SCIA e devono essere comunicate obbligatoriamente prima di introdurre i capi di dette specie all’interno delle strutture dell’azienda di allevamento. Ogni variazione alle suddette informazioni dovrà essere comunicata entro il termine di sette giorni direttamente agli uffici dell’Assessorato competente in materia di agricoltura, secondo quanto indicato nella specifica sezione del sito.
Per maggiori informazioni cliccare sul seguente link

Notifica all’Azienda USL della Valle d’Aosta, per la registrazione ai sensi dell’art. 6, comma 2, del regolamento n. 852/2004/CE
E’ necessario specificare:

  • la specie allevata (Bovini, Avicoli, Caprini, Acquacoltura, Ovini …)
  • l’orientamento produttivo (Latte, carne, uova …)

E’ necessario verificare che l’esercizio possieda i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell’attività svolta.

Nota: la notifica sanitaria non è assoggettata a verifica d’ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, ma è sottoposta alla verifica di rispondenza, con la situazione effettivamente esercitata, da parte degli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, nell’ambito delle attività di controllo. Pertanto, coerentemente alla normativa di riferimento, non verrà rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, nell’ambito della notifica sanitaria Regolamento CE n. 852/2004, alcun parere o autorizzazione.