L’attività di acconciatore (termine comprensivo delle vecchie accezioni di “parrucchiere” e “barbiere”) comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente, comprese le semplici prestazioni di manicure e pedicure estetico.
Non è consentito l’esercizio in forma ambulante delle attività di acconciatore, mentre tale attività può essere svolta saltuariamente ed eccezionalmente presso il cliente, dai titolari di negozi da acconciatore o da loro dipendente incaricato, purché in normale orario di lavoro.
L’attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante costituzione di una società. E’ in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Inoltre tali attività possono essere dislocate in pubblico locale o presso enti, alberghi, ospedali, case di cura, palestre, circoli privati, convivenze, piscine, centri medici specializzati, caserme, centri commerciali, discoteche o essere svolte presso il domicilio dell’esercente (in questo ultimo caso a condizione che i locali nei quali si esercita l’attività siano distinti e separati dalla civile abitazione e muniti di idoneo servizio igienico).
Normativa di riferimento
Legge 14 febbraio 1963, n. 161;
legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
decreto legge 223 del 4 luglio 2006 (Bersani), convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;