Ostelli per la gioventù

Definizioni e caratteristiche (art. 5, l.r. 11/1996)

  • Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali.
  • Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1, nonché il possesso di un regolamento interno per l’uso della struttura. Può essere esercitata l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, sempre che sussistano i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in relazione alle finalità sociali cui la stessa è destinata.
  • Gli ostelli per la gioventù possono essere dotati di particolari strutture e attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi, quali cucina o punti cottura per uso autonomo, o locali per il consumo dei pasti.

Requisiti tecnici (art. 6, l.r. 11/1996)

  • Gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi. In particolare, devono avere:
    a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto e di mq. 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più;
    b) arredamento minimo delle camere costituito da letto, comodino, sedia o sgabello per persona, nonché da armadio, tavolino, specchio e cestino rifiuti per camera;
    c) locale comune di soggiorno, distinto dalla sala da pranzo, dimensionato nel rapporto minimo di mq. 0,7 per ogni posto letto;
    d) idonei dispositivi e mezzi antincendio, nonché impianti elettrici secondo le disposizioni vigenti;
    e) cassetta di pronto soccorso, con le dotazioni indicate dall’autorità sanitaria competente;
    f) telefono ad uso comune.
  • E’ consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere, purché sia garantita la cubatura minima di mc. 8 a persona. Per il rispetto di tutti gli altri rapporti si computano i posti letto effettivi.
  • Le camere da letto e i locali igienici devono essere predisposti separatamente per gli uomini e le donne.

Requisiti igienico-sanitari
I requisiti igienico-sanitari, ivi compresi quelli relativi all’approvvigionamento idro-potabile ed agli scarichi, nonché dei requisiti di sicurezza sono definiti dal Regolamento regionale 21 marzo 1997, n.2, pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale 8 aprile 1997, n. 6.

Tipologie di procedimento
Attraverso le procedure telematiche dello Sportello unico degli enti locali è possibile: