Comunicazioni di vendita di quotidiani e periodici di cui all’art. 5 comma 4 della l.r. n. 16/2010

Sono soggette a semplice comunicazione, da presentare al Comune competente per territorio:

a) la vendita, nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) la vendita in forma ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;

c) la vendita nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;

d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente titolo;

e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

f) la vendita di giornali e riviste nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;

g) la vendita di giornali e riviste all’interno di strutture pubbliche o private, l’accesso alle quali è riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti o regolamentato con qualsiasi modalità.

Come fare per

Compilare ed inviare l’apposita comunicazione mediante il servizio Invia la pratica online.

Non è prevista l’imposta di bollo

Tempi

L’attività può iniziare dalla data di presentazione della comunicazione