Titoli abilitativi

I titoli abilitativi delle trasformazioni urbanistiche o edilizie sono indicati nell’art. 59 della l.r. 11/1998.

 

Cosa occorre fare

Per acquisire il titolo abilitativo è necessario presentare allo Sportello Unico la richiesta di rilascio del titolo unico (procedimento ordinario di cui all’art. 10 della l.r. 12/2011) o la SCIA o la comunicazione (procedimento automatizzato di cui all’art. 9 della l.r. 12/2011), in funzione della tipologia dell’intervento che si intende realizzare attraverso il servizio Invia la pratica e quanto in esso indicato, in particolare per quanto concerne la firma e l’indirizzo digitali.

Sia la richiesta di rilascio del titolo unico, sia la SCIA e la Comunicazione, devono essere corredati dei prescritti elaborati tecnici firmati digitalmente dal professionista.

L’imposta di bollo è prevista per la richiesta del titolo unico.

Tempi

L’attività edilizia può avere inizio:

  • a seguito del rilascio del titolo unico;
  • a seguito del rilascio della ricevuta dell’avvenuta presentazione della SCIA o della Comunicazione.

Deroghe agli strumenti urbanistici e norme di settore.

Qualora debbano essere attivate speciali procedure derogatorie quali, ad esempio quelle previste:

  • all’art. 34, comma 5, della LR 11/1998 relativamente agli interventi in fascia di rispetto di zone umide e laghi;
  • all’art. 38, commi vari, della LR 11/1998 relativamente agli interventi in ambiti inedificabili per valanghe, inondazioni, colate detritiche e frane;
  • all’art. 88 della LR 11/1998 relativamente agli interventi su edifici pubblici o di interesse pubblico per i quali è necessario ottenere la deroga alle norme del PRG e/o al regolamento edilizio;
  • all’art. 338, comma 5, del RD 1265/1934 relativamente agli interventi in fascia di rispetto cimiteriale;
  • all’art. 7 del DPR 151/2011 relativamente alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

le stesse vanno richieste direttamente agli enti competenti e ottenute prima dell’invio della pratica.

Autorizzazioni relative all’utilizzazione di acque pubbliche

Le autorizzazioni relative all’ottenimento delle concessioni di utilizzazione delle acque pubbliche per fini potabili e/o produttivi, in considerazione dei particolari iter procedurali previsti dalle norme di riferimento, vanno richieste direttamente agli enti competenti.

Valutazione Impatto Ambientale

In relazione alle disposizioni dell’art. 3, comma 4, della LR 12/2011, sono esclusi dal campo di operatività del SUEL le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui al titolo I della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ora sostituiti dalla parte “V – Infrastrutture e insediamenti prioritari” del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)”.