Subingresso attività alberghiera

Subentrare in un’attività alberghiera

Si considera “subingresso nell’attività”

  • la conduzione ossia l’esercizio dell’attività da parte di un nuovo gestore, purché l’avvicendamento si verifichi entro l’arco temporale massimo di 12 mesi dalla data dell’effettiva cessazione della precedente gestione;

Si rammenta che l’articolo 3quater, comma 2 bis, della legge regionale 33/1984 prevede che: “Fatte salve le disposizioni del r.d. 773/1931, il gestore dell’azienda alberghiera che intenda sospendere l’attività, per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a dodici mesi, è tenuto a darne comunicazione allo sportello unico competente per territorio. Qualora il periodo di sospensione dell’attività si protragga per un periodo superiore a dodici mesi, lo sportello unico competente per territorio dispone la cessazione dell’attività medesima.”

Le condizioni per poter subentrare in un’azienda alberghiera sono:

  • Possesso del contratto di trasferimento di proprietà o gestione dell’azienda alla quale si subentra: il contratto può avere forma di scrittura privata autenticata da notaio o di atto notarile; può trattarsi di compravendita, affitto d’azienda, conferimento, donazione, fusione, successione (mortis causa), fallimento … .
  • Possesso dei requisiti morali da parte di:
    1. Titolare (in caso di impresa individuale);
    2. Rappresentante incaricato della conduzione della struttura ricettiva (se nominato);
    3. Altri soggetti facenti parte della società individuati dall’art. 85 del D.L.vo 159/2011 (solo in caso di associazioni, società o consorzi).
    Tali soggetti sono anche individuati all’interno della seguente tabella.
  • Possesso del provvedimento di classificazione in corso di validità.
    La durata della classificazione è definita dall’art 8 della l.r. 33/1984.
  • Che la data della cessazione della precedente gestione non risalga nel tempo a un periodo superiore ai 12 mesi (vale a dire non siano trascorsi più di 12 mesi, ossia 365 giorni, dalla cessazione della precedente gestione).

IL PROCEDIMENTO PASSO DOPO PASSO

1. Reperire gli estremi del titolo abilitante l’esercizio dell’attività a cui si subentra.
Reperire il numero di protocollo e la data della Scia/DIA/autorizzazione di apertura e cessazione dell’attività a cui si subentra.
Nota bene: è possibile subentrare in attività, laddove non siano trascorsi più di 12 mesi dalla data di cessazione della precedente gestione. Qualora sia trascorso un arco temporale superiore ai 12 mesi, è necessario procedere con una Scia di nuova apertura.

2. Reperire gli estremi del contratto di trasferimento di proprietà o gestione dell’azienda alla quale si subentra.
Si tratta di reperire il numero e la data dell’atto di registrazione del contratto di:
a. Compravendita;
b. Affitto d’azienda;
c. Donazione;
d. Fusione;
e. Fallimento;
f. Successione;
g. Altro ___________;
Se l’atto è in corso di registrazione è necessario allegare specifica dichiarazione del notaio.
Si rammenta che a norma dell’art. 2556 c.c., i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un’azienda commerciale sono stipulati presso un notaio, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e sono registrati presso il registro delle imprese.

3. Reperire gli estremi del provvedimento di classificazione alberghiera.
Reperire il numero di protocollo e la data del provvedimento di classificazione alberghiera e i relativi allegati. Nota: l’azienda alberghiera per la quale si presenta Scia di subingresso deve essere totalmente conferme a quella esposta in sede di classificazione, con riferimento a tutte caratteristiche quali capacità ricettiva, servizi offerti, stagionalità, caratteristiche strutturali etc..

4. Verificare la disponibilità di tutti i locali oggetto dell’azienda alberghiera.
Verificare di essere in possesso di regolare documento che attesti la disponibilità dei locali (contratto d’affitto, proprietà…).

5. Verificare, preferibilmente tramite l’ausilio di tecnico specializzato, che l’impresa è esclusa dall’obbligo di presentare la relazione di impatto acustico o ha già presentato relazione di impatto acustico.
Riferimenti normativi:

6. Definire se si intende somministrare alimenti e bevande ai soli alloggiati presso l’azienda alberghiera o anche agli esterni.
6.1 Somministrazione di alimenti e bevande ai soli soggetti alloggiati presso l’azienda alberghiera.

Verificare:

  • che i locali e gli ambienti rispettano i requisiti igienici prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e in particolare dagli allegati al Regolamento CE 852/2004;
  • di aver predisposto procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP, ove richiesto, e sulla corretta prassi igienica;
    Nota: le dichiarazioni, in materia di igiene dei prodotti alimentari e la connessa documentazione, non saranno assoggettate a verifica d’ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, da parte dello Sportello unico degli Enti locali, ma saranno direttamente sottoposte, così come rese, alla verifica di rispondenza, con la situazione effettivamente esercitata, da parte degli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, nell’ambito delle attività di controllo ufficiale, secondo la programmazione definita dallo stesso Dipartimento, come disciplinato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3298 del 12 novembre 2010. Si rammenta in tal senso che, nel caso di false dichiarazioni, gli operatori del Dipartimento procedono alla denuncia ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
    Predisporre:
    – l’attestazione del pagamento, sul c/c postale o bonifico intestato al Servizio Tesoreria dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della “Notifica sanitaria” sulla base del tariffario pubblicato.
    In relazione alla disposizioni normative per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati sedi di attività aperte al pubblico, con particolare riferimento all’art. 3 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, verificare che siano accessibili gli spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione di somministrazione di alimenti e bevande. A tale riguardo verificare di trovarsi in uno dei tre casi seguenti:
    1. svolgendo attività di ristorazione, vale a dire in caso di servizio di mezza pensione e/o pensione completa, l’esercizio è dotato di un servizio igienico, opportunamente dimensionato e accessoriato, accessibile ai soggetti portatori di handicap;
    2. svolgendo servizio bar e/o servizio di prima colazione e risultando la superficie destinata alla somministrazione pari o superiore a 250 mq, l’esercizio è dotato di un servizio igienico, opportunamente dimensionato e accessoriato, accessibile ai soggetti portatori di handicap;
    3. svolgendo servizio bar e/o servizio di prima colazione e risultando la superficie destinata alla somministrazione inferiore a 250 mq, non occorre che il servizio igienico sia opportunamente dimensionato e accessoriato e accessibile ai soggetti portatori di handicap.

6.2 Somministrazione di alimenti e bevande anche a soggetti non alloggiati presso la struttura ricettiva.
Se si intende somministrare alimenti e bevande anche a soggetti non alloggiati presso la struttura ricettiva, prima di attivare la somministrazione, è necessario procedere con la segnalazione a mezzo della piattaforma telematica del SUEL accedendo al sistema “Invia la pratica online” e selezionando la procedura: Esercizio dell’attività produttiva>Somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti)>Avviare o subentrare nell’attività>Apertura di attività.

È infine possibile scegliere di non somministrare alimenti e bevande all’interno dell’azienda alberghiera. Se si deciderà di somministrare alimenti e bevande in una data successiva all’apertura dell’albergo, prima di attivare la somministrazione, è necessario attivare la specifica procedura a mezzo della piattaforma telematica del SUEL.

7. Verificare i requisiti morali del titolare o dei soci amministratori.
7.1 In caso di impresa individuale, è necessario:
a) Riportare i dati del titolare.
b) Verificare se il titolare è cittadino comunitario o extra comunitario. In quest’ultimo caso dovrà presentare regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
c) Verificare i requisiti morali del titolare:
– non sussistono nei confronti del titolare misure di prevenzione di cui all’art 6 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) o cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso Decreto;
– il titolare è in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11, 92, 131 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS) e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
-il titolare non ha riportato condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin), articolo 3, punto 3).

7.2 In caso di associazioni, società o consorzi è necessario:
a) Prendere visione dell’art. 85 del Decreto legislativo n. 159/2011 che elenca i soggetti che sono sottoposti a verifica dei requisiti morali; Tali soggetti sono anche individuati all’interno della seguente tabella.
b) Per ciascun soggetto, di cui al punto precedente, verrà richiesto: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, residenza, ruolo all’interno dell’impresa…).
c) E’ necessario dichiarare di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti di tali soggetti:
– non sussistono misure di prevenzione di cui all’art 6 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) o cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso Decreto;
– sussiste il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS) e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
– non risultano condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin), articolo 3, punto 3);
In alternativa, è possibile allegare dichiarazione del possesso dei requisiti morali compilata da parte di ciascuno dei soggetti come sopra individuati con relativa carta di identità.

8. Verificare i requisiti del rappresentante incaricato della conduzione della struttura ricettiva (se nominato).
Se è stato individuato un rappresentante incaricato della conduzione della struttura ricettiva, è necessario:
a) Riportare i dati del rappresentante incaricato della conduzione.
b) Verificare se il rappresentante incaricato della conduzione è cittadino comunitario o extra comunitario. In quest’ultimo caso dovrà presentare regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
c) Verificare i requisiti morali del rappresentante incaricato della conduzione della struttura ricettiva:
– non sussistono misure di prevenzione di cui all’art 6 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) o cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso Decreto;
– sussiste il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS) e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
– non risultano condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin), articolo 3, punto 3).

9. Fare una prova di invio della pratica di “subingresso”.
prendi confidenza con il sistema di invio delle pratiche online utilizzando il simulatore e consultando la guida di utilizzo.
Clicca sul link per accedere alla sezione del sito.

10. Inviare la pratica di “subingresso”.
Accedi al sistema per l’invio della pratica online.
Clicca sul link per accedere al sistema di invio delle pratiche.
L’attività può avere inizio immediato alla presentazione della Scia o in una data successiva definita dall’imprenditore stesso.

11. Appuntarsi gli obblighi successivi alla presentazione della Scia.
Si rammentano di seguito i principali oneri successivi alla presentazione della pratica:
a) comunicazione entro 30 giorni dalla presentazione della SCIA e, entro il 15 settembre di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di turismo, dei prezzi minimi e massimi che intende praticare (nel caso in cui siano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici); per la modulistica e maggiori informazioni consulta la sezione dell’Amministrazione regionale
b) comunicazione delle presenze entro 24 ore alla locale autorità di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 109 del TULPS, tramite invio telematico delle schedine alloggiati; per maggiori informazioni consulta la sezione del sito della questura di Aosta;
c) comunicazione entro il 10 di ogni mese, dell’arrivo e della presenza del mese precedente, per scopi statistici, all’Office régional; (nuovo testo);
d) esposizione, in modo ben visibile, della tabella con l’indicazione dei prezzi praticati nei locali di ricevimento degli ospiti o di prestazione dei servizi e l’apposito cartellino in ogni stanza destinata all’accoglienza degli ospiti;
e) comunicazione, ai sensi dell’ art. 3bis, comma 3, della l.r. 33/1984, di ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella presente SCIA, entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi, allo Sportello unico.

A norma dell’art. 3bis, comma 2ter, della l.r. 33/1984, la presentazione della SCIA autorizza ad effettuare la fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.