Avvio attività di somministrazione di alimenti e bevande

 Tipologia di procedimento: automatizzato (Segnalazione certificata di inizio attività)

La procedura telematica richiede la compilazione degli elementi previsti dalla normativa vigente.

Di seguito una guida per la compilazione dei contenuti con riferimento alle dichiarazioni della procedura.

 

Ubicazione dell’attività

Indicare l’indirizzo e i dati catastali dell’attività

 

Insegna dell’esercizio

Indicare il nome dell’insegna dell’esercizio

Nota: l’insegna o altro mezzo pubblicitario, prima dell’esposizione, deve essere autorizzata per il tramite di specifica procedura online dello Sportello unico degli enti locali

 

Temporalità dell’attività

Indicare se trattasi di attività:

  • Permanente
  • Stagionale (stessa data di inizio e di fine attività ogni anno)

NOTA: In caso di esercizio stagionale, nessuna ulteriore pratica di avvio o cessazione deve essere presentata, oltre a quella presente e con riferimento a quest’anno e a quelli successivi, se rimangono identici i periodi di esercizio dell’attività. Nel caso in cui si intenda modificare il periodo di esercizio dell’attività è necessario presentare istanza di “Modifica e variazione” per il tramite della specifica procedura SUEL.

 

Disponibilità dei locali

Dichiarare l’effettiva disponibilità dei locali e delle aree nei quali si esercita l’attività

 

Superfici dell’attività

Indicare le superfici dell’attività con riferimento alle tre seguenti tipologie:

  • Superficie di somministrazione (A)

Per superficie di somministrazione al pubblico si intende l’area destinata alla vendita e al consumo di alimenti e bevande, esclusi magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi ivi compresi quelli igienici

  • Superficie dei locali accessori all’attività di somministrazione (B)

Per superficie dei locali accessori all’attività di somministrazione si intende l’area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione unicamente funzionali all’attività di somministrazione (quale per esempio la cucina), uffici, disimpegni, ingressi, servizi igienici, retro-bancone, scale e locali tecnici ad uso esclusivo dell’esercizio. NON rientrano nei locali accessori all’attività di somministrazione quelli destinati a laboratori e/o ad altre attività autonome diverse da quelle di somministrazione (quali per esempio laboratori di gastronomia NON unicamente funzionali all’attività di somministrazione)

  • Superficie dell’esercizio (C=A+B)

Per superficie dell’esercizio si intende l’intera superficie (superficie di somministrazione + superficie locali accessori all’attività di somministrazione)

Nota:

  • sono da comunicare l’ampliamento e la riduzione delle superfici, sopra indicate, tramite specifica procedura online dello Sportello unico
  • nel caso in cui si intenda utilizzare un dehors è necessario presentare una pratica online allo Sportello unico degli enti locali prima della sua installazione

 

Pianta con l’indicazione dei confini dell’attività

Allegare una pianta con l’indicazione dei confini dell’insieme dei locali e delle aree permanentemente utilizzati per l’esercizio dell’attività (esclusi dehors) e delle relative superfici (indicate in precedenza), coerenti con l’ultimo titolo abilitativo edilizio riferito all’immobile interessato (concessione edilizia, permesso di costruire…)

Questo allegato risulta di fondamentale importanza per l’esplicitazione dei confini dell’attività in riferimento ad altri spazi privati e pubblici.

Si propongono al seguente link esempi di pianta

Nota:

  • qualora l’esercizio dell’attività si svolga su più piani, le piante presentate devono riferirsi a tutti i piani interessati
  • nel caso in cui si voglia utilizzare un deposito / magazzino / area a cielo aperto / locale funzionalmente, ma NON FISICAMENTE ANNESSO all’attività è necessario utilizzare lo specifico procedimento attraverso la piattaforma telematica del SUEL (Modifiche e variazioni)

 

Sorvegliabilità dei locali

Dichiarare la conformità delle caratteristiche costruttive dei locali e delle aree al D.M. 17 dicembre 1992, n. 564;

 

Conformità ai requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza previsti dalla normativa vigente

Dichiarare la conformità rispetto ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento. Per un elenco della normativa di riferimento cliccare sul seguente link.

Indicare i riferimenti del certificato di agibilità/abitabilità o della segnalazione certificata di agibilità (facoltativo).

 

Impatto acustico

Con riferimento all’impatto acustico, l’impresa è esclusa dall’obbligo di presentare la documentazione di cui all’articolo 8, commi 2, 3, 4 della legge n. 447/1995 se sussistono tutte le condizioni seguenti:

  • l’impresa appartiene alla categoria delle PMI (micro, piccole e medie imprese);
  • l’attività svolta rientra in quelle definite a bassa rumorosità elencate nell’allegato B del D.P.R. n. 227/2011;
  • nell’esercizio dell’attività NON utilizza impianti di diffusione sonora;
  • nell’esercizio dell’attività NON svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali

In caso contrario è necessario presentare alternativamente:

  • una dichiarazione sostitutiva redatta da tecnico competente in acustica;
  • gli estremi dell’autorizzazione unica ambientale (AUA);
  • gli estremi del parere favorevole vincolante dell’ARPA.

 

Requisiti di onorabilità del titolare o dei soci amministratori

In caso di impresa individuale, è necessario dichiarare:

  • che non sussistono nei confronti del titolare misure di prevenzione di cui all’art 6 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) o cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso Decreto;
  • che il titolare è in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11, 92, 131 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS) e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  • che il titolare in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1 e 2, del Decreto legislativo n. 59/2010;
  • l’eventuale nomina di procuratori con potere generale e continuativo di legale rappresentanza o institori (art 2203 e seguenti del c.c.) e la relativa dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti.

In caso di associazioni, società o consorzi è necessario prendere visione dell’art. 85 del Decreto legislativo n. 159/2011 che elenca i soggetti che sono sottoposti a verifica dei requisiti morali;

Per ciascun soggetto è necessario dichiarare di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti di tali soggetti:

In alternativa, è possibile allegare dichiarazione del possesso dei requisiti morali compilata da parte di ciascuno dei soggetti come sopra individuati con relativa carta di identità.

 

Requisito professionale

Indicare il soggetto in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6 del Decreto legislativo n. 59/2010). In particolare trattasi:

  • di avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente Autorità competente in uno Stato membro della Unione Europa o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità competente italiana individuata all’art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
  • di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande quale coadiutore familiare, quale socio lavoratore, quale dipendente qualificato o in altra posizione equivalente (addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, regolarmente iscritto all’Inps);
  • di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’istruzione, università e ricerca;
  • di avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere ottenuto il riconoscimento dell’Autorità competente italiana individuata all’art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
  • di essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) per l’attività di commercio delle ex tabelle merceologiche oggi corrispondenti al settore alimentare o per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo cancellazione dal medesimo registro volontaria o per perdita dei requisiti;
  • di aver superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (REC) (anche senza la successiva iscrizione in tale registro);
  • di aver superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del Registro Esercenti il Commercio (REC) (anche senza la successiva iscrizione in tale registro);

 

Rappresentante incaricato della conduzione dell’attività (TULPS)

Nel caso in cui sia stato nominato un rappresentante incaricato della conduzione dell’attività ai sensi degli articoli 8 e 93 del REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773  (TULPS) è necessario allegare, a firma del rappresentante incaricato, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali

Nota: qualora l’impresa sia intestataria di più autorizzazioni relative a diverse e indipendenti attività di somministrazione, ricettive, sale giochi e spettacoli viaggianti, si dovrà provvedere alla nomina di rappresentanti incaricati, ai sensi degli articoli 8 e 93 del REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773  (TULPS), essendo obbligatoria la presenza di un rappresentante per ciascuna attività.

 

Notifica sanitaria all’Azienda USL della Valle d’Aosta, per la registrazione ai sensi dell’art. 6, comma 2, del regolamento n. 852/2004/CE

Indicare la tipologia dell’attività ai fini dell’individuazione dei requisiti igienico-sanitari.

Ferma restando la tipologia unica ai fini autorizzativi, ai fini dell’individuazione dei requisiti igienico-sanitari, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del Regolamento regionale n. 2/2022, si distinguono in:

tipologia 1. Bar ed esercizi similari

Gli esercizi nei quali è effettuata la somministrazione di alimenti e bevande che richiedono un’attività minima di manipolazione, quali:
1) bibite, caffè, panini, tramezzini, tartine, toast, piadine, pizzette e altri prodotti farciti analoghi;
2) piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti, quali, in particolare, macedonie, insalate e altri prodotti analoghi o piatti a base di salumi e formaggi;
3) prodotti precotti e surgelati quali hot dog, hamburger e crêpe, patatine, brioches surgelate sottoposte a doratura;
4) alimenti pronti per il consumo finale nello stato in cui si trovano, preparati in esercizi allo scopo autorizzati, eventualmente da sottoporre al solo riscaldamento;
5) alimenti preparati in esercizi allo scopo autorizzati precotti, freschi o congelati, confezionati in monoporzione da sottoporre a semplice riscaldamento o termine cottura, anche attraverso friggitrici ad aria o similari;
6) prodotti di pasticceria surgelata precotta;

Per attività minima di manipolazione, si intende il taglio, la sezionatura e il mescolamento degli alimenti, nonché operazioni similari, ma non la cottura, assemblaggi complessi o operazioni analoghe. Non è consentita dunque la preparazione di alimenti utilizzando le tecniche, gli strumenti e le attrezzature tipiche della ristorazione tradizionale quali le friggitrici, fatta eccezione per quelle ad aria, i fuochi, le piastre a induzione, le pentole e le padelle, e attrezzature analoghe o similari.

 tipologia 2. Ristorazione con somministrazione diretta

Gli esercizi nei quali è effettuata la somministrazione degli alimenti e bevande di cui alla tipologia 1 e, inoltre, la preparazione di alimenti e bevande configurabile come attività di ristorazione.

Ai fini igienico-sanitari è necessario dichiarare:

  • che l’esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell’attività svolta;
  • che sono rispettati i requisiti igienico-sanitari indicati dal Regolamento regionale n. 2/2022 e comuni a tutte le tipologie di esercizi;
  • che sono rispettati i requisiti igienico-sanitari indicati dal Regolamento regionale n. 2/2022 e specifici della tipologia sopra indicata;
  • di impegnarsi a notificare tempestivamente la modifica della tipologia dell’attività, la cessazione o sospensione temporanea dell’attività attraverso l’apposito procedimento digitale presente sul sito dello Sportello unico;
  • di aver predisposto procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP, ove richiesto, e sulla corretta prassi igienica;

Nota: le dichiarazioni, in materia di igiene dei prodotti alimentari, non sono assoggettate a verifica d’ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti da parte dello Sportello unico degli Enti locali, ma sono direttamente sottoposte, così come qui rese, alla verifica di rispondenza, con la situazione effettivamente esercitata, da parte degli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, nell’ambito delle attività di controllo.

Allegare l’attestazione del pagamento su c/c postale o bonifico intestato al Servizio Tesoreria dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della ‘Notifica sanitaria’ sulla base del tariffario pubblicato

 

Somministrazione e vendita di alcolici

In caso di vendita/somministrazione di alcolici, inserire gli estremi della licenza rilasciata da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

Oneri e limiti previsti dalla normativa vigente

  • onere di rendere noti preventivamente al pubblico, mediante l’esposizione di apposito cartello leggibile dall’esterno dell’esercizio, gli orari di apertura e di chiusura, nonché la loro articolazione;
  • onere di pubblicità dei prezzi, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 1/2006;
  • onere della preventiva concessione, in caso di vendita di generi di monopolio, rilasciata da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • onere di presentare specifica SCIA di esercizio di vicinato nel caso in cui si intenda vendere prodotti diversi da quelli oggetto di somministrazione (con l’esclusione dei generi di monopolio per cui è sufficiente la concessione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli);
  • onere di presentare specifica SCIA di vendita di quotidiani e periodici (punto di vendita non esclusivo) nel caso in cui si intenda vendere detti prodotti;
  • oneri necessari, in caso di gioco lecito o dell’installazione di terminali da intrattenimento; Vai alla sezione della tabella dei giochi proibiti
  • onere di esporre all’interno del locale in maniera ben visibile la licenza di pubblico esercizio e tutte le altre autorizzazioni necessarie per l’attività, a norma dell’art. 180 del D. n. 635/1940;
  • limiti all’esercizio di attività accessorie (apparecchi radiotelevisivi, impianti per la diffusione sonora, piccoli intrattenimenti musicali senza ballo) così come previsto dall’art. 12 della legge regionale 1/2006.

 

Per procedere con la presentazione della pratica

Clicca sul link per accedere alla sezione del sito

All’interno della sezione è possibile prendere confidenza con il sistema di invio delle pratiche online utilizzando il simulatore e consultare la guida di utilizzo.