Alberghi, RTA, alberghi diffusi

Attività ricettiva alberghiera

Definizioni e tipologie di aziende alberghiere

La legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 “Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere” disciplina le aziende alberghiere.

Le aziende alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi accessori in camere ubicate in uno o più stabili o in una porzione di stabile. Sono considerati aziende alberghiere e vengono assoggettati alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti, le residenze turistico-alberghiere e gli alberghi diffusi. In tali aziende, la gestione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e del centro benessere può essere esercitata da un soggetto diverso da quello che gestisce l’attività ricettiva alberghiera.”;

  • Sono alberghi le aziende aventi le caratteristiche di cui al comma 1 e che possiedono i requisiti individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione al Consiglio permanente degli enti locali e alla Commissione consiliare competente.
  • Sono residenze turistico-alberghiere le aziende che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina e che possiedono i requisiti individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione al Consiglio permanente degli enti locali e alla Commissione consiliare competente.
  • Sono alberghi diffusi le aziende che, al fine di garantire il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e il recupero degli immobili in disuso, forniscono alloggio e altri servizi alberghieri in camere dislocate in più stabili esistenti ubicati in un ambito territoriale definito e integrati tra loro dalla centralizzazione in un unico stabile dell’ufficio ricevimento, nello stesso o in altro stabile delle sale di uso comune e, eventualmente, degli altri servizi offerti. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previa illustrazione al Consiglio permanente degli enti locali e alla Commissione consiliare competente, individua:
    a) i requisiti minimi strutturali, tecnici e di servizio ed i parametri per il riconoscimento dei diversi livelli di classificazione;
    b) la distanza massima tra le camere e i locali di servizio centralizzati e le modalità per la relativa misurazione.

Segnalazione certificata di inizio attività
La stessa legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 disciplina il procedimento amministrativo.

  • Chiunque intenda gestire un’azienda alberghiera presenta allo Sportello unico competente per territorio la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2.
  • Per l’esercizio dell’attività di cui al comma 1, l’interessato deve essere in possesso:
    a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
    b) dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, qualora richiesti;
    c) dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa vigente;
    d) del provvedimento di classificazione dell’azienda alberghiera, adottato ai sensi dell’articolo 9.
    La presentazione della SCIA autorizza ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo alberghiero, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La SCIA autorizza ad effettuare, altresì, la fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.”;
  • Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA di cui al comma 1 o nel titolo abilitativo che ha consentito l’esercizio dell’attività alberghiera è comunicata, entro trenta giorni dalla data del suo verificarsi, allo sportello unico competente per territorio che provvede agli adempimenti di cui al comma 2bis e all'articolo 3ter;
  • La cessazione dell'esercizio dell'attività è comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, allo sportello unico competente per territorio.

Vigilanza e sanzioni
Il quadro della vigilanza e delle sanzioni viene definito dall’art. 12 (Sanzioni amministrative) della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33, che viene di seguito riportato integralmente.

  • Chiunque gestisca un’azienda alberghiera senza aver presentato la SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.
  • Chiunque gestisca un’azienda alberghiera in violazione dell’articolo 3bis, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000.
  • La violazione di quanto disposto dall’articolo 9, commi 4 e 5, comporta la mancata classificazione dell’azienda alberghiera. In tale caso, il dirigente competente in materia di strutture ricettive comunica l’assenza del provvedimento di classificazione allo sportello unico competente per territorio per i conseguenti adempimenti.
  • E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 6.000, il titolare di azienda alberghiera che:
    a) attribuisce al proprio esercizio, con qualsiasi mezzo, un’attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;
    b) utilizza i locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di posti letto superiore rispetto a quanto previsto nel provvedimento di classificazione.
    bbis) omette di prestare anche solo uno dei servizi previsti tra i requisiti obbligatori per ciascun livello di classificazione.
  • Chiunque attribuisca ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di azienda alberghiera in violazione delle disposizioni della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 4.200 a euro 12.000.
  • La violazione di quanto disposto dall'articolo 3bis, comma 3bis, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000.
  • In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate e, limitatamente alle ipotesi di cui al comma 4, può altresì essere adottato il provvedimento di revisione della classificazione la cui efficacia non deve essere inferiore ad un anno.
  • Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e all’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Comune competente per territorio in relazione a quanto previsto ai commi 1 e 2 e dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive in relazione ai commi 3, 4 e 5 e all’art. 7bis, comma 2, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
  • I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni qualora all’applicazione delle stesse provvedano i Comuni e, negli altri casi, dalla Regione.