Rifugi alpini

Definizione e caratteristiche (art. 8, l.r. 11/1996)

  • Sono rifugi alpini le strutture ricettive ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni, idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone isolate di montagna raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri, ghiacciai, morene o anche con strade non aperte al pubblico transito veicolare o mediante impianti a fune
  • I rifugi alpini possono essere gestiti da enti pubblici o da enti ed associazioni operanti nel settore dell’alpinismo e dell’escursionismo, nonché da privati. Nel caso di gestione pubblica, la stessa dev’essere effettuata a mezzo di rappresentante o tramite appalto a gestore.
  • Sono denominati bivacchi fissi i locali non custoditi di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzatura per il riparo degli alpinisti.

Requisiti tecnici (art. 9, l.r. 11/1996)
1. I rifugi alpini devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare, devono avere:
a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;
b) spazio attrezzato per la somministrazione di alimenti e bevande;
c) spazio attrezzato per il pernottamento;
d) alloggiamento riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito;
e) attrezzatura di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall’autorità sanitaria competente;
f) attrezzatura di soccorso prevista da apposito elenco redatto dal Soccorso alpino valdostano;
g) locale invernale;
h) impianto telefonico o, in caso di impossibilità e per i soli rifugi custoditi, impianto di radiotelefono o impianto similare;
i) idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti.
1bis. I rifugi alpini possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande sia nei confronti di persone alloggiate che di persone non alloggiate, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

Requisiti igienico-sanitari
I requisiti igienico-sanitari, ivi compresi quelli relativi all’approvvigionamento idro-potabile ed agli scarichi, nonché dei requisiti di sicurezza sono definiti dal Regolamento regionale 21 marzo 1997, n.2, pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale 8 aprile 1997, n. 6.

Tipologie di procedimento
Attraverso le procedure telematiche dello Sportello unico degli enti locali è possibile: