Avvio attività panificatore

Condizioni necessarie per comunicare l’apertura dell’attività di panificazione:

1. 1. Requisiti morali: nei confronti del titolare di impresa individuale, del legale rappresentante e dei soci delle società, così come qui meglio dettagliato, in relazione alle disposizioni dell’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia” non devono sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia”.

2. Requisiti tecnici:

a. Conformità dei locali: il locale ove viene svolta l’attività deve rispettare la normativa urbanistica e quella relativa alla destinazione d’uso “Artigianale”, e deve essere in possesso del titolo abilitativo edilizio e del certificato di agibilità dei locali;

b. Requisiti igienico-sanitari: è necessario presentare contestualmente alla comunicazione di Apertura la denuncia di inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione con la relativa documentazione.

c. Emissioni in atmosfera: qualora l’utilizzo complessivo giornaliero di farina sia superiore ai 300 kg, è necessario essere in possesso dell’Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla competente autorità o presentare contestualmente alla comunicazione di Apertura la documentazione finalizzata all’ottenimento della citata autorizzazione.

Ulteriori adempimenti:

Albo Artigiani/Registro imprese: l’impresa che svolge l’attività di panificazione deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera valdostana delle imprese e delle professioni o altra Camera di Commercio

Cosa occorre fare

Per poter iniziare l’attività è necessario:

1. essere in possesso dei requisiti sopra indicati

2. presentare allo Sportello Unico la comunicazione di apertura attraverso il servizio Invia la pratica online.

Si precisa di aver messo a disposizione un esempio di pianta con l’indicazione dei confini della struttura, la distribuzione interna e le relative superfici, coerenti con l’ultimo titolo abilitativo edilizio riferito all’immobile interessato.

La comunicazione deve essere firmata digitalmente per la trasmissione via PEC; non è prevista imposta di bollo

Tempi

L’attività può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione.

Note

Nei confronti di chiunque svolga attività di panificazione in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a € 2.582,00 e non superiori a € 15.493,00, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.