Attività libera

A norma dell’articolo 4 bis, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle seguenti tabelle B.I e B.II non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione.

Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea.

A titolo esemplificativo:

- in caso di scarichi idrici, è necessario verificare l'eventuale ricorrenza dell'obbligo di AUA o di dichiarazione di assimilazione agli scarichi idrici domestici;

- in caso di emissioni in atmosfera, è necessario verificare se l'attività rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relativo all'autorizzazione c.d. "in deroga" alle emissioni in atmosfera e, in particolare, se sia riconducibile all'elenco di impianti e attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla parte V del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero se rientri nell'autorizzazione ordinaria all'emissioni di cui all'articolo 260 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 con conseguente obbligo di AUA;

- è necessario verificare l'eventuale ricorrenza di adempimenti in materia di impatto acustico (L. 447/1995 e D.P.R. 227/2011);

- in caso di detenzione o impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni (cfr. Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151) è necessaria la SCIA per la prevenzione incendi.

Per le attività di produzione, trasformazione e vendita di alimenti e bevande è sempre necessario presentare la notifica sanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

Resta fermo che la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni (cfr. Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151) sono soggette alla SCIA per la prevenzione incendi.

LISTA TABELLA B.I – ARTIGIANATO

  1. ADDOBBATORE PER FESTE E CERIMONIE
  2. ALLESTITORE DI STANDS
  3. ARTIGIANO EDILE / CARPENTIERE / MURATORE / SCAVATORE / OPERATORE DI MOVIMENTO TERRA
  4. ATTACCHINO
  5. CESTAIO
  6. GRAPHIC DESIGNER
  7. IMBIANCHINO / TINTEGGIATORE / PITTORE EDILE/ INTONACATORE/ DECORATORE
  8. ORGANIZZATORE DI CORSI PROFESSIONALI
  9. PIASTRELLISTA / POSATORE / PAVIMENTISTA
  10. PONTEGGISTA / OPERATORE DI EDILIZIA ACROBATICA
  11. PRESTATORE DI SERVIZI INFORMATICI MULTIMEDIALI
  12. PRODUTTORE DI SOFTWARE NON CONNESSO ALL'EDIZIONE
  13. SARTO / MODISTA / MODELLISTA
  14. SPAZZACAMINO
  15. TECNICO AUDIO VIDEO E LUCI
  16. VETRINISTA / VISUAL MERCHANDISER

LISTA TABELLA B.II – ARTIGIANATO

  1. BICICLETTAIO
  2. CALZOLAIO / CREATORE DI CALZATURE SU MISURA
  3. CERAMISTA
  4. COLTELLINAIO / AFFILATORE / ARROTINO
  5. CORNICIAIO
  6. COSTRUTTORE DI STRUMENTI MUSICALI / RIPARATORE DI STRUMENTI MUSICALI / ACCORDATORE
  7. CREATORE DI ARTICOLI DI BIGIOTTERIA
  8. FABBRO / RAMAIO / TORNITORE DEL METALLO
  9. FALEGNAME / EBANISTA / TORNITORE DEL LEGNO
  10. GASTRONOMO / ROSTICCIERE / FRIGGITORE Nota: sempre necessaria la notifica sanitaria
  11. GELATIERE Nota: sempre necessaria la notifica sanitaria
  12. GIOCATTOLAIO
  13. MAGLIAIO
  14. MARMISTA
  15. MOSAICISTA
  16. OMBRELLAIO
  17. OPERATORE DI STUDIO DI REGISTRAZIONE DISCOGRAFICA
  18. OROLOGIAIO
  19. PARRUCCAIO
  20. PASTICCIERE Nota: sempre necessaria la notifica sanitaria
  21. PIZZAIOLO Nota: sempre necessaria la notifica sanitaria
  22. RESTAURATORE
  23. RILEGATORE / LEGATORE DI LIBRI
  24. RIPARATORE DI ELETTRODOMESTICI E APPARECCHI ELETTRONICI
  25. RIPARATORE DI MACCHINARI E UTENSILI
  26. SERRAMENTISTA / PRODUTTORE DI CASSEFORTI
  27. STIRATORE (SENZA ATTIVITÀ DI TINTOLAVANDERIA E SENZA MERCERIZZAZIONE)
  28. TAPPEZZIERE
  29. VETRAIO

Nota: lo Sportello unico degli enti locali non gestisce ancora le pratiche edilizie relative all'attività libera. Rivolgersi nel caso direttamente al Comune di riferimento.

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Scarica l’allegato 2 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 (Tabelle B.I e B.II)