Noleggio senza conducente

Per noleggio senza conducente di veicoli si intende l’attività professionale esercitata da chi dà in locazione al cliente, per le proprie esigenze, autoveicoli (autovetture, autocaravan, autocarri, biciclette, motocicli, veicoli a trazione animale ecc.), dietro corrispettivo.

Il presupposto per l’esercizio dell’attività è la disponibilità di una rimessa idonea allo svolgimento della stessa. La rimessa può essere pubblica o privata.

Sono rimesse pubbliche le autorimesse commerciali con ingresso libero.

Sono private, invece quelle in cui l’ingresso sia invece limitato.

La rimessa privata può essere all’aperto o al chiuso.

Nel primo caso lo spazio prescelto deve essere conforme alle destinazioni vigenti di P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale); nel secondo caso i locali devono avere la prescritta destinazione d’uso.

In taluni casi può essere autorizzata una rimessa su area pubblica a condizione che l’interessato abbia ottenuto la prescritta concessione di suolo pubblico.

Normativa di riferimento:

Modalità per la comunicazione di inizio attività

L’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell’art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, allo Sportello Unico degli EE.LL. della Valle d’Aosta che ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 19.12.2001 n. 481 la trasmette alla Presidenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Requisiti per lo svolgimento dell’attività il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti morali:

  • insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia”;
  • insussistenza di condanne penali, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivo superiore a 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

Tali requisiti devono essere posseduti e dichiarati anche da tutti i soci e da tutti coloro che sono muniti di poteri di rappresentanza della Società.

In relazione alle previsioni dell’art. 2, comma 1 del DPR 481/2001 l’attività potrà essere sospesa o vietata dal Prefetto per motivate esigenze di pubblica sicurezza e per i casi previsti dall’art. 11, comma 2, del TULPS approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Requisiti professionali: nessuno

3. Requisiti tecnici

Conformità dei locali: la rimessa sede dell’attività deve rispettare la normativa urbanistica e quella relativa alla destinazione d’uso, e deve essere in possesso del titolo abilitativo edilizio e del certificato di agibilità;

Le rimesse chiuse devono essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 4 maggio 1998. (ad esclusione degli spazi su area pubblica).

Per poter iniziare l’attività è necessario:

1. essere in possesso dei requisiti sopra indicati;

2. presentare allo Sportello, la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) compilando i documenti richiesti mediante la procedura Autocomposizione della domanda.