Noleggio senza conducente

Per noleggio senza conducente di veicoli si intende l’attività professionale esercitata da chi dà in locazione al cliente, per le proprie esigenze, veicoli dietro corrispettivo.

Per veicoli s’intendono quelli classificati dall’art. 47 del Nuovo codice della Strada DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.

L’art. 84 del nuovo codice della strada introduce le seguenti limitazioni:
– i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose devono avere massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
– i veicoli destinati al trasporto di persone possono avere al massimo nove posti compreso quello del conducente,

I veicoli da noleggiare devono essere di proprietà o nella disponibilità del titolare dell’attività.

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Normativa di riferimento:

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (art. 84)
Nuovo codice della strada

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2001, n. 481
Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente