Esercizi di vicinato

Si considera “Esercizio di vicinato” (art. 4 comma 1 lett. d del D.Lgs. 114/1998) il locale adibito ad attività di vendita al dettaglio la cui superficie di vendita non supera i 250 mq ad Aosta e i 150 mq negli altri Comuni della Regione. La superficie di vendita è l’area destinata alla vendita delle merci, comprese le vetrine, esclusi il magazzino, il retrobottega e i bagni.

Il Temporary Shop, per il quale non esiste una normativa specifica regionale o nazionale, è un esercizio temporaneo che rimane aperto per un periodo di tempo limitato, per la vendita di prodotti relativi al settore merceologico alimentare o non alimentare. Compare in occasione di feste, fiere, manifestazioni, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, oppure in zone particolarmente in vista delle città. In attesa di una legge che regoli l’esercizio di questa attività, su indicazione delle Camere di Commercio italiane, il Temporary Store o Shop è considerato come un normale esercizio di vicinato con durata dell’attività temporanea.

Normativa di riferimento

Decreto legislativo n. 114/1998

Articolo 65 e articolo 71 del Decreto legislativo n. 59/2010

Legge regionale n. 12/1999

Norme e disposizioni comunali

Circolari e pareri