Si considera “Esercizio di vicinato” (art. 4 comma 1 lett. d del D.Lgs. 114/1998) il locale adibito ad attività di vendita al dettaglio la cui superficie di vendita non supera i 250 mq ad Aosta e i 150 mq negli altri Comuni della Regione. La superficie di vendita è l’area destinata alla vendita delle merci, comprese le vetrine, esclusi il magazzino, il retrobottega e i bagni.
Il Temporary Shop, per il quale non esiste una normativa specifica regionale o nazionale, è un esercizio temporaneo che rimane aperto per un periodo di tempo limitato, per la vendita di prodotti relativi al settore merceologico alimentare o non alimentare. Compare in occasione di feste, fiere, manifestazioni, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, oppure in zone particolarmente in vista delle città. In attesa di una legge che regoli l’esercizio di questa attività, su indicazione delle Camere di Commercio italiane, il Temporary Store o Shop è considerato come un normale esercizio di vicinato con durata dell’attività temporanea.
Normativa di riferimento
Decreto legislativo n. 114/1998
Articolo 65 e articolo 71 del Decreto legislativo n. 59/2010
Norme e disposizioni comunali
Circolari e pareri
- Vuoi aprire un esercizio di vicinato?
- Vuoi subentrare in un esercizio di vicinato?
- Vuoi cessare in un esercizio di vicinato?
- Vuoi trasferire la sede di un esercizio di vicinato?
- Vuoi ampliare o ridurre la superficie di vendita di un esercizio di vicinato?
- Vuoi variare il settore merceologico?
- Vuoi comunicare altre variazioni?
- Vuoi segnalare la modifica delle attrezzature relativa al settore alimentare?