Nuovo stabilimento o stabilimento già registrato?

La procedura per la notifica sanitaria, ai fini della registrazione, ai sensi del Regolamento 852/2004/CE, prevede anche che l’operatore del settore alimentare (OSA), sia a conoscenza del fatto che lo stabilimento dove intende operare sia già registrato o meno. Questo concetto (registrato/non registrato), rileva nei seguenti termini.
L’inoltro al SUEL di un procedimento di SCIA di apertura/subingresso, trasferimento, per esempio di somministrazione di alimenti e bevande, comporta che l’AUSL registri lo stabilimento. Ne consegue che una SCIA che pervenga alla protocollazione del SUEL in ordine cronologico e temporale antecedentemente rispetto ad un’altra, contenendo la notifica sanitaria, ha ottenuto con l’attribuzione del protocollo del SUEL, la registrazione sanitaria. L’impresa operante nel settore alimentare che procede all’ inoltro di un successivo procedimento, dal punto di vista della notifica sanitaria è tenuta quindi a selezionare “stabilimento già registrato”, in forza della registrazione sanitaria ottenuta con il primo e precedente procedimento inoltrato al SUEL, anche se trascorre un lasso di tempo molto breve tra la prima SCIA e la seconda.

E’ importante in questo senso ribadire che la registrazione è ottenuta con l’assegnazione del protocollo da parte del SUEL ed è indipendente da attività di controllo da parte dell’AUSL.
E’ necessario, inoltre, verificare se l’attività nel settore alimentare che si intende avviare/modificare rientra tra quelle ospitate in “altre notifiche sanitarie” oppure nelle residue sezioni: artigianato (panificatori); commercio (esercizio di vicinato, medie e grandi strutture, forme speciali di vendita…); somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti, catering e banqueting, somministrazione in locali non aperti al pubblico); attività ricettive (alberghiera e extralberghiera). Infatti, a seconda del fatto che l’attività rientri in “altre notifiche sanitarie” o nelle sezioni residuali citate, comporta di dare due diverse indicazioni.

Indicazioni per le attività ospitate nell’ambito di “Altre notifiche sanitarie”.
Si considera “avvio attività”, l’avvio di un’attività presso una nuova sede di stabilimento. Trattasi di “nuova” in quanto priva di registrazione. Anche il trasferimento dell’attività presso diversa sede di stabilimento configura l’avvio di un’attività, dal punto di vista sanitario.
Non rientra in questa casistica l’apertura di una nuova attività, nella stessa sede, da parte dell’operatore del settore alimentare che abbia già ottenuto la registrazione in tale sede. In tal caso, dovrà essere selezionata l’opzione “modifica della tipologia dell’attività”. Ad esempio l’operatore che abbia aperto un’attività di produzione di “pasta secca e/o fresca, paste alimentari, cuscus e farinacei simili” (quindi un laboratorio artigianale), in via Roma, 12, e che in tale occasione avesse selezionato “avvio attività”, e abbia ottenuto la registrazione di tale attività (conseguente all’assegnazione del protocollo da parte del SUEL), nel momento in cui intendesse modificare la sua offerta commerciale, aggiungendo “prodotti di gelateria” nello stabilimento/laboratorio artigianale di via Roma, 12, provvederebbe ad inoltrare al Suel il procedimento di “altre notifiche sanitarie”, selezionando la voce “modifica della tipologia dell’attività”. Ai fini della quantificazione del pagamento dei diritti AUSL, in caso di modifica della tipologia è utile consultare la pagina “Calcolare e pagare i diritti di istruttoria”.
Ogni “modifica” dell’attività (intendendosi con il termine “modifica” un ampliamento dell’offerta commerciale da parte dell’imprenditore), riconducibile ad una nuova sede di stabilimento (diversa rispetto a quanto precedentemente già notificato) viene considerata “avvio dell’attività”. Ad esempio l’operatore di cui sopra (il quale già esercita l’attività di produzione di pasta fresca e l’attività di produzione di gelati), che intendesse avviare un’attività di agriturismo nello stesso Comune, ma in via Roma, 48, provvederebbe ad inoltrare al Suel il procedimento di “altre notifiche sanitarie”, selezionando la voce “avvio attività”

Indicazioni per le attività ospitate nell’ambito di “panificatori”; “commercio”, “somministrazione”; “attività ricettiva” (“attività alberghiera” e “attività extralberghiera”.
Per dare indicazioni si procede con un esempio.
Nel caso in cui un operatore del settore alimentare (OSA), intenda avviare un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, pubblico esercizio, aperto a una generalità di avventori, per esempio un bar, in via Roma, 12, inoltrerà al SUEL un procedimento di apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande. Allorquando lo stesso soggetto, già titolare dell’attività di bar, volesse aprire un’attività di esercizio di vicinato anche questa in via Roma, 12, pertanto in uno stabilimento che l’AUSL considera già registrato, dovrà inoltrare al SUEL un procedimento di apertura di commercio al dettaglio in esercizio di vicinato.

Fermo restando i procedimenti sopra menzionati da inoltrarsi al SUEL, ossia di apertura di attività di somministrazione e di vicinato, con natura di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), aventi valenza di titolo abilitativo ai fini dell’esercizio dell’attività, dal punto di vista igienico-sanitario, allo scopo della notifica sanitaria, ai fini della registrazione, si precisa quanto segue.
Nel riquadro ospitato all’interno dei suddetti procedimenti, contenente le informazioni destinate all’azienda AUSL e che costituisce la notifica sanitaria, nel primo caso, di apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande, l’OSA selezionerà la voce “nuovo stabilimento (non ancora registrato dallo scrivente)”; nel secondo caso, di apertura dell’attività di esercizio di vicinato, si selezionerà la voce “stabilimento già registrato dallo scrivente” in quanto, tramite l’assegnazione del protocollo da parte del SUEL, lo stabilimento ha ottenuto la registrazione, dove per stabilimento si intende il luogo fisico dove si svolge l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Ne deriva che la variazione/modifica dell’offerta commerciale dell’operatore (la scelta di aggiungere l’esercizio di vicinato nel bar), dal punto di vista igienico sanitario, e quindi ai fini della sola notifica sanitaria), si concretizza nella sola selezione dell’opzione di “stabilimento già registrato” all’interno del succitato riquadro. La selezione di “stabilimento già registrato” configura una modifica della tipologia, dal punto di vista igienico-sanitario, anche ai fini della quantificazione del pagamento dei diritti AUSL.
Parimenti, nel caso in cui lo stesso operatore settore alimentare (OSA), volesse ulteriormente modificare la propria offerta commerciale, aggiungendo un commercio elettronico, sempre in via Roma, 12, provvederebbe a inoltrare al SUEL il procedimento di avvio o apertura di commercio elettronico con la specificazione, all’interno della sezione relativa alla notifica sanitaria, di “stabilimento già registrato dallo scrivente”. Anche in questo caso si configurerebbe una modifica della tipologia, dal punto di vista igienico-sanitario.
Il Provvedimento dirigenziale del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali, igiene e sanità pubblica e veterinaria, n. 684 del 11 febbraio 2019 ha stabilito che, in generale, nel caso di aggiunta di attrezzature, non è più necessario procedere ad alcuna notifica, ma è necessario aggiornare il piano di autocontrollo (HACCP). Questa modalità è innovativa rispetto a quanto avveniva in passato, laddove l’aggiunta di nuove attrezzature (come per esempio l’inserimento di un abbattitore), che determinasse una nuova linea produttiva comportava la presentazione di un procedimento di modifica di attrezzature e/o locali ai fini dell’aggiornamento della notifica sanitaria.

Si rammenta all’imprenditore, il quale desideri inserire nuove attrezzature, quali forni per la pizza e fornetti per riscaldare, come sia preventivamente necessario confrontarsi direttamente con l’AUSL, per verificare che tale aggiunta non si configuri come nuova attività.