Definizione e caratteristiche (art. 11, l.r. 11/1996)
- Sono posti tappa escursionistici o dortoirs le strutture sommariamente attrezzate, site anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare, atte a consentire il pernottamento a coloro i quali percorrano itinerari escursionistici.
- I posti tappa escursionistici possono essere gestiti da enti pubblici, da enti o associazioni operanti nel settore dell’escursionismo, nonché da privati.
Requisiti tecnici (art. 12, l.r. 11/1996)
1. I posti tappa escursionistici devono possedere i requisiti idonei per il pernottamento degli ospiti. In particolare, devono avere:
a) una capacità ricettiva complessiva non superiore ai trenta posti letto;
b) spazio attrezzato per il pernottamento, con una superficie minima di mq. 5 per ogni posto letto;
c) attrezzatura per cucina ad uso autonomo;
d) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti;
e) cassetta di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall’autorità sanitaria competente;
f) telefono ad uso comune.
Requisiti igienico-sanitari
I requisiti igienico-sanitari, ivi compresi quelli relativi all’approvvigionamento idro-potabile ed agli scarichi, nonché dei requisiti di sicurezza sono definiti dal Regolamento regionale 21 marzo 1997, n.2, pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale 8 aprile 1997, n. 6.
Tipologie di procedimento
Attraverso le procedure telematiche dello Sportello unico degli enti locali è possibile: