AFFITTI D’AZIENDA/ QUALITA’ DI IMPRENDITORE/ AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E AZIENDA
Nella nostra esperienza quotidiana, abbiamo ravvisato una certa difficoltà nella comprensione del concetto di azienda, di imprenditore e di quanto vi afferisce. Abbiamo, pertanto, predisposto una sintetica nota al fine di chiarire tali concetti.
COSA SI INTENDE PER AZIENDA?
La nozione di azienda è regolata dall’art. 2555 del codice civile come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
Il rapporto di strumentalità non comporta automaticamente la necessaria ed obbligatoria sussistenza contemporanea di azienda ed impresa.
Infatti l’azienda potrebbe sussistere anche prima dell’inizio dell’esercizio dell’impresa.
TRASFERIMENTO DI AZIENDA O RAMO D’AZIENDA
Perché si possa parlare di trasferimento d’azienda, l’oggetto del trasferimento deve consistere in un complesso di beni effettivamente ed oggettivamente organizzati per l’esercizio di impresa.
L’autorizzazione amministrativa/licenza, non costituisce bene aziendale, quindi non è oggetto di trasferimento.
Ciò significa, inoltre, che dal momento che la stessa non è trasferibile, non può esser monetizzata.
In relazione all’affitto di azienda si evidenzia che non è necessario addivenire alla costituzione di apposita società per la stipula di un contratto di affitto d’azienda. E’, infatti, possibile che un complesso aziendale sia di proprietà di più soggetti non costituiti in forma societaria, i quali possono comunque concedere l’azienda in affitto a terzi in applicazione di quanto previsto dall’art. 1105 del codice civile.
Inoltre, come evidenziato in svariate pronunce della Corte di Cassazione, per la configurabilità dell’affitto d’azienda non è nemmeno necessaria la qualità di imprenditore in capo al concedente.
Con riguardo alla problematica dell’autorizzazione amministrativa, si evidenzia che l’autorizzazione non è elemento costitutivo dell’azienda, ma serve a disciplinare, nell’interesse pubblico, l’esercizio dell’attività commerciale/produttiva.
Anche nel caso dell’azienda e del contratto di affitto di azienda, l’autorizzazione amministrativa ha carattere personale e non può essere ceduta o trasferita con atto tra privati.
Non si vendono delle autorizzazioni (o delle licenze), non si comprano delle autorizzazioni (o delle licenze).
Si affittano delle aziende o si comprano delle aziende.
In entrambi i casi il soggetto che prende in affitto l’azienda e/o il soggetto che compra l’azienda dovrà, comunque, munirsi di PROPRIO TITOLO abilitante l’esercizio dell’attività (mediante l’inoltro al servizio associato di Sportello dell’informativa SCIA – segnalazione certificata di inizio attività), qualora intendesse esercitare l’attività.
Diversamente, il soggetto che acquisti una azienda (ma non intenda esercitare l’attività direttamente) al fine di concederla in affitto ad un gestore, non è tenuto a munirsi di alcun titolo che abiliti l’esercizio dell’attività. Sarà l’affittuario a provvedere in tal senso, presentando la SCIA.
Il trasferimento dell’azienda commerciale deve avvenire ai sensi dell’art. 2556 c.c. che recita: “Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto. I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel Registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante”.
NOZIONE DI IMPRENDITORE – PICCOLA E MEDIA IMPRESA
E’ imprenditore (a norma dell’articolo 2082 del codice civile- Libro V, Titolo II, Capo I, Sezione I) “chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
Il codice civile parla di “imprenditore” e non di impresa: l’impresa, sostiene la dottrina, è il frutto dell’attività che dall’imprenditore sortisce.
Può essere imprenditore sia una persona fisica sia una persona giuridica; anzi nel libro V si crea quel particolare status di tertium genus: cioè le società di persone, che non sono enti personificati, ma che sono trattati alla stregua delle persone fisiche.
È imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.) chi esercita:
un’attività intermediaria nella circolazione dei beni (cioè l’attività «commerciale» comunemente intesa) di:
– commercio all’ingrosso;
– commercio al dettaglio;
– commercio ambulante;
– pubblici esercizi commerciali (bar, ristoranti, ecc.).
Cos’è una piccola/media impresa:
- micro-impresa: meno di 10 dipendenti e un fatturato (la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico) o bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo inferiore ai 2 milioni di euro;
- piccola impresa: meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro;
- media impresa: meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro.
La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3635/C, emessa il 6 maggio 2010, ha sancito che, a decorrere dall’8 maggio 2010, nessun Comune potrà fissare parametri in base ai quali determinare quanti esercizi nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio al dettaglio (sia in sede fissa che in forma ambulante) possano essere aperti sul territorio. Gli unici limiti ammissibili riguarderanno la struttura, la destinazione d’uso, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari ed ovviamente, il possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) per l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande. L’avvio effettivo delle nuove attività di somministrazione potrà essere effettuato liberamente mediante presentazione di apposita Scia allo Sportello Unico competente per territorio.
Su tutto il territorio valdostano, alla data attuale, vige un generale regime di liberalizzazione delle attività di somministrazione degli alimenti e delle bevande. In tal senso, non esiste un contingentamento numerico delle “licenze”, fatte salve eventuali strumenti di programmazione comunale, con zone sottoposte a tutela, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 854 del 1° luglio 2016.
Ne deriva, che lungo tutta una via, lungo tutto un corso, lungo tutto un viale, il potenziale avventore potrebbe vedere l’alternarsi di bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, birrerie e altre tipologie di attività esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.