Definizioni e caratteristiche (art. 2, l.r. 11/1996)
- Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, anche in forma autogestita, di persone o gruppi, gestite in via diretta o indiretta al di fuori di normali canali commerciali, da enti, associazioni, imprese o altre organizzazioni, pubblici e privati, operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, per il solo soggiorno dei propri dipendenti, associati, assistiti o soci e loro familiari.
- Nelle case per ferie possono, inoltre, essere ospitati dipendenti, associati, assistiti o soci e loro familiari, di altri enti, associazioni, imprese o altre organizzazioni, pubblici e privati, con i quali sia stipulata apposita convenzione.
- Nelle case per ferie deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1, nonché il possesso di un regolamento interno per l’uso della struttura. Può essere esercitata l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, sempre che sussistano i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in relazione alle finalità sociali cui la stessa è destinata.
- La disciplina delle case per ferie si applica anche ai complessi ricettivi che, gestiti per le finalità di cui al comma 1, assumono, in relazione alla particolare funzione svolta, la denominazione di case religiose di ospitalità, case per esercizi spirituali, centri di vacanza per anziani, centri di vacanza per minori, colonie, foresterie e simili.
Requisiti tecnici (art. 3, l.r. 11/1996)
- Le case per ferie devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi. In particolare, devono avere:
a) una superficie minima delle camere al netto di ogni locale accessorio di mq. 8 per le camere ad un letto e di mq. 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più;
b) arredamento minimo delle camere costituito da letto, comodino, sedia o sgabello per persona, nonché da armadio, tavolino, specchio e cestino rifiuti per camera;
c) sala da pranzo e locale comune di soggiorno, eventualmente anche coincidenti;
d) idonei dispositivi e mezzi antincendio, nonché impianti elettrici secondo le disposizioni vigenti;
e) cassetta di pronto soccorso, con le dotazioni indicate dall’autorità sanitaria competente;
f) telefono ad uso comune.
1 bis. E’ consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere, purché sia garantita la cubatura minima di mc. 10 a persona. Per il rispetto di tutti gli altri rapporti si computano i posti letto effettivi.
1 ter. Le camere da letto e i locali igienici devono essere predisposti separatamente per gli uomini e le donne.
Requisiti igienico-sanitari
I requisiti igienico-sanitari, ivi compresi quelli relativi all’approvvigionamento idro-potabile ed agli scarichi, nonché dei requisiti di sicurezza sono definiti dal Regolamento regionale 21 marzo 1997, n.2, pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale 8 aprile 1997, n. 6.
Tipologie di procedimento
Attraverso le procedure telematiche dello Sportello unico degli enti locali è possibile: