Sospendere un’attività alberghiera

Sospendere un’attività alberghiera

Si considera “sospensione dell’attività”

– l’interruzione per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a dodici mesi.

L’articolo 3quater, comma 2 bis, della legge regionale 33/1984 prevede che: “Fatte salve le disposizioni del r.d. 773/1931, il gestore dell’azienda alberghiera che intenda sospendere l’attività, per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a dodici mesi, è tenuto a darne comunicazione allo sportello unico competente per territorio. Qualora il periodo di sospensione dell’attività si protragga per un periodo superiore a dodici mesi, lo sportello unico competente per territorio dispone la cessazione dell’attività medesima.”

Le sospensioni temporanee di durata inferiore a trenta giorni non devono essere comunicate.

Il giorno successivo alla data indicata, quale termine del periodo di sospensione, l’attività si considera riaperta, salvo che si intenda:
– riaprire l’attività anticipatamente rispetto alla data comunicata in fase di sospensione; in tal caso dovrà essere inviata specifica comunicazione di riavvio allo Sportello unico degli enti locali, attraverso la piattaforma telematica;
– sospendere ulteriormente l’attività; in tal caso dovrà essere inviata nuova specifica comunicazione di sospensione allo Sportello unico degli enti locali, attraverso la piattaforma telematica;
Possono essere comunicati, nel tempo, periodi di sospensione temporanea dell’attività che coprono archi temporali diversi, per mezzo di successive comunicazioni di sospensione.
L’arco temporale complessivo, risultante cumulando i singoli periodi di inattività, che si susseguano consecutivamente (senza interruzioni dovute ad effettivo esercizio dell’attività), non può eccedere i 12 mesi.
Il periodo nel quale l’attività è effettivamente esercitata deve essere dimostrata a titolo esemplificativo con l’esibizione di scontrini fiscali, ricevute fiscali, l’iscrizione al Registro Imprese, Inail, Inps .
– cessare l’attività; in tal caso dovrà essere inviata specifica comunicazione di cessazione allo Sportello unico degli enti locali, attraverso la piattaforma telematica.

IL PROCEDIMENTO PASSO DOPO PASSO

1. Reperire gli estremi del titolo abilitante l’esercizio dell’attività che si intende sospendere.
Reperire il numero di protocollo e la data della Scia/DIA/autorizzazione di avvio dell’attività che si intende sospendere.

2. Definire la decorrenza della sospensione.
La durata della sospensione, a norma dell’articolo 3quater, comma 2 bis, della l.r. 33/1984, non può essere inferiore a trenta giorni e superiore a dodici mesi.

3. Definire la scelta con riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande.
Le possibilità son tre:

  • non è attiva alcuna somministrazione di alimenti e bevande presso l’azienda alberghiera;
  • è attiva la somministrazione di alimenti e bevande ai soli soggetti alloggiati presso l’azienda alberghiera, che pertanto viene sospesa;
  • è attiva la somministrazione di alimenti e bevande anche ai soggetti non alloggiati presso l’azienda alberghiera;
    Se si intende sospendere l’attività di somministrazione ai soggetti non alloggiati presso l’azienda alberghiera, è necessario presentare specifica comunicazione allo Sportello unico degli enti, nel seguente modo:
    accedere al sistema “Invia la pratica online” e selezionare la procedura: Esercizio dell’attività produttiva>Somministrazione di alimenti e bevande>Somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti)>Altre richieste e comunicazioni>Chiusura temporanea dell’esercizio.

4. Inviare la pratica di “sospensione dell’attività”.
Accedi al sistema per l’invio della pratica online.