Strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast – chambre et petit déjeuner)
Definizioni e caratteristiche (art. 16bis, l.r. 11/1996)
- Sono strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast – chambre et petit déjeuner) quelle condotte da privati che, utilizzando parte della loro abitazione, fino ad un massimo di tre camere ed una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei posti letto, forniscono un servizio di alloggio e di prima colazione, in modo saltuario o per periodi stagionali ricorrenti
- L’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner è svolta avvalendosi della normale organizzazione familiare.
2bis. Il servizio di prima colazione deve essere fornito esclusivamente a chi è alloggiato e può essere assicurato utilizzando:
a) alimenti e bevande confezionati senza alcuna manipolazione;
b) alimenti e bevande che richiedono manipolazione.
2ter. La somministrazione di alimenti e bevande che richiedano manipolazione rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, e può essere effettuata a condizione che:
a) sia rispettata l’apposita disciplina prevista dal regolamento regionale 2 dicembre 2022, n. 2;
b) il soggetto gestore del bed & breakfast – chambre et petit déjeuner sia in possesso, alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 16quater, di uno dei requisiti professionali di cui all’articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). In mancanza di detto requisito professionale, il soggetto gestore deve frequentare, con esito positivo, il corso professionale di cui all’articolo 6, comma 4, della l.r. 1/2006, limitatamente alle materie inerenti all’igiene nella manipolazione degli alimenti. - L’esercizio dell’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile a fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l’obbligo di abituale dimora, per i periodi in cui l’attività è esercitata, nel medesimo immobile oppure in immobile ubicato a non più di 50 metri di distanza dai locali in cui l’attività è esercitata.
- Gli esercenti l’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner garantiscono, compresi nel prezzo, i seguenti servizi minimi di ospitalità:
a) pulizia quotidiana dei locali;
b) fornitura e sostituzione della biancheria, compresa quella da bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento.
Requisiti tecnici (art. 16ter, l.r. 11/1996)
- I locali destinati all’esercizio dell’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner devono possedere i requisiti edilizi ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali per l’uso abitativo.
- Qualora l’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner sia svolta in più di due stanze, l’abitazione deve essere dotata di almeno due locali destinati ai servizi igienici e l’accesso alle camere da letto destinate agli ospiti deve avvenire comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
Requisiti igienico-sanitari
I requisiti igienico-sanitari, ivi compresi quelli relativi all’approvvigionamento idro-potabile ed agli scarichi, nonché dei requisiti di sicurezza sono definiti dal Regolamento regionale 21 marzo 1997, n.2, pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale 8 aprile 1997, n. 6.
Tipologie di procedimento
Attraverso le procedure telematiche dello Sportello unico degli enti locali è possibile: