Si considerano “modifiche e variazioni” da comunicare al SUEL:
- variazione della capacità ricettiva e/o dei locali dell’attività
- variazione del legale rappresentante/soggetti con potere di legale rappresentanza (art. 85 D.Lgs. 159/2011)
- variazione del rappresentante incaricato della conduzione della struttura ricettiva
- variazione del proprietario dell’immobile/degli immobili adibiti a struttura ricettiva
- aggiunta o eliminazione di un deposito / magazzino / area a cielo aperto / locale funzionalmente MA NON FISICAMENTE annesso all’attività
- ampliamento o riduzione di un deposito / magazzino / area a cielo aperto / locale funzionalmente MA NON FISICAMENTE annesso all’attività
Si considerano “modifiche e variazioni” da comunicare all’USL per il tramite del SUEL:
– modifiche e variazioni alla notifica sanitaria (si intende una variazione relativa alla somministrazione di alimenti e bevande all’interno della struttura ricettiva).
Tali comunicazioni devono essere inviate allo Sportello unico, per il tramite del relativo procedimento entro 30 giorni.
Nota bene: allo Sportello unico deve inoltre essere comunicato il subingresso. (vedi menu principale).
Le altre modifiche e variazione, non presenti nella precedente lista, devono essere comunicate all’Amministrazione regionale – Strutture turistico e ricettive.
Per la modulistica e maggiori informazioni consulta la sezione dell’Amministrazione regionale
NOTA BENE: per qualunque variazione occorrerà in ogni caso verificare la necessità di attivare un procedimento urbanistico-edilizio.
Per modificare l’attività è necessario procedere con la presentazione della pratica al SUEL per il tramite della procedura telematica.
Clicca sul link per accedere alla sezione del sito
All’interno della sezione è possibile prendere confidenza con il sistema di invio delle pratiche online utilizzando il simulatore e consultare la guida di utilizzo.
La procedura telematica richiede la compilazione degli elementi connessi alla modifica dell’attività e previsti dalla normativa vigente.
Di seguito una guida per la compilazione dei contenuti.
Riferimenti dell’attività
Indicare:
- il nome dell’insegna dell’attività
- l’ubicazione dell’attività: indirizzo e dati catastali
- i riferimenti del precedente avvio dell’attività (riferimenti SCIA/DIA/autorizzazione)
Variazione della capacità ricettiva e/o dei locali dell’attività
Indicare la nuova capacità ricettiva.
Indicare se sono state apportate modifiche ai locali, agli impianti o ad altri elementi oggetto del titolo abilitativo edilizio originario; se sì, indicare i riferimenti del nuovo titolo abilitativo edilizio e allegare planimetria aggiornata con le modifiche apportate.
Variazione del titolare o dei soci/amministratori muniti di potere di rappresentanza
Verificare i requisiti morali del nuovo titolare o dei soci/amministratori muniti di potere di rappresentanza.
In caso di impresa individuale o persona fisica è necessario verificare che:
– non sussistono nei confronti del titolare misure di prevenzione di cui all’art 6 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) o cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso Decreto;
– il titolare è in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11, 92, 131 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS) e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
-il titolare non ha riportato condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin), articolo 3, punto 3).
In caso di associazioni, società, consorzi, organizzazioni, enti è necessario prendere visione dell’art. 85 del Decreto legislativo n. 159/2011 che elenca i soggetti che sono sottoposti a verifica dei requisiti morali;
Tali soggetti sono anche individuati all’interno della seguente tabella.
E’ necessario dichiarare di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti di tali soggetti:
– non sussistono misure di prevenzione di cui all’art 6 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) o cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso Decreto;
– sussiste il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS) e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
– non risultano condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin), articolo 3, punto 3);
In alternativa, è possibile allegare dichiarazione del possesso dei requisiti morali compilata da parte di ciascuno dei soggetti come sopra individuati con relativa carta di identità.
Variazione del rappresentante incaricato della conduzione della struttura ricettiva
E’ necessario allegare una dichiarazione del nuovo rappresentante incaricato della conduzione della struttura ricettiva in qui si attestano i requisiti morali di cui al precedente capitolo.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 8 e 93 del TULPS, se l’impresa è intestataria di più autorizzazioni relative a diverse e indipendenti attività di somministrazione, ricettive, sale giochi e spettacoli viaggianti dovrà provvedere alla nomina di rappresentanti incaricati, essendo obbligatoria la presenza di un rappresentante per ciascuna attività.
Variazione del proprietario dell’immobile/degli immobili adibiti a struttura ricettiva
Indicare il nome del proprietario dell’immobile e la disponibilità dei locali:
– in quanto titolare di diritto di proprietà- in quanto titolare di diritto di comproprietà
– in quanto in possesso di specifica autorizzazione (locazione, permuta ecc.) da parte del proprietario
Qualora l’attività sia svolta in un contesto condominiale è necessario verificare che non sussistono in tal senso divieti all’interno del regolamento condominiale.
Attivazione della somministrazione alle persone alloggiate presso la struttura ricettiva
Viene proposta la notifica all’Azienda USL della Valle d’Aosta, per la registrazione ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Regolamento n. 852/2004/C.
Le dichiarazioni relative a tale notifica, non sono assoggettate a verifica d’ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti da parte dello Sportello unico degli Enti locali, ma sono direttamente sottoposte, così come rese, alla verifica di rispondenza, con la situazione effettivamente esercitata, da parte degli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, nell’ambito delle attività di controllo.
Allegare l’attestazione del pagamento su c/c postale o bonifico intestato al Servizio Tesoreria dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della “Notifica sanitaria” sulla base del tariffario pubblicato;
Cessazione della somministrazione alle persone alloggiate presso la struttura ricettiva
Viene proposta la notifica sanitaria all’AUSL della cessazione.