Agricoltura

Agricoltori

L’imprenditore agricolo

L’imprenditore agricolo è definito dall’art. 2135 del codice civile.

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per “coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali” si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere animale o vegetale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, marine o salmastre.
Oltre ai tipici allevamenti connessi ad un fondo (allevamenti di carne, da lavoro, da latte e da lana) sono da considerare a titolo di attività imprenditoriale agricola anche altri allevamenti quali la avicoltura, cunicultura, apicultura…, anche se non necessariamente connesse alla titolarità di un fondo da parte dell’imprenditore.

Per “attività connesse” si intendono quelle, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Sono considerate “connesse” le iniziative dirette alla valorizzazione e commercializzazione della produzione agricola, come natura e imprescindibile sbocco delle attività agricole svolte dall’imprenditore stesso.

La connessione, in relazione alle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, si verifica se sono fatti salvi i seguenti due requisiti:

  • requisito di natura soggettiva, nel senso che le attività connesse tipiche devono essere compiute dallo stesso imprenditore agricolo, essendo richiesta l’identità soggettiva fra chi compie una delle menzionate attività essenziali e l’attività connessa;
  • requisito di natura oggettiva, nel senso che tale attività di manipolazione, trasformazione, commercializzazione deve avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento di animali.