Requisiti:
- la condanna deve essere definitiva;
- devono essere inflitte due o più condanne nei 5 anni precedenti all’inizio dell’attività;
- le condanne devono riguardare delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali.
Il D.Lgs n. 59/2010 ha trasformato in illeciti amministrativi le violazioni previste come reato dalle leggi in materia di alimenti. Ne consegue che la doppia condanna non impedisce l’esercizio del commercio.