Taxi

Definizioni
Il servizio di taxi è autoservizio pubblico non di linea.
La legge regionale 9 agosto 1994, n. 42, definisce gli autoservizi pubblici non di linea: “i servizi che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici ed aerei e che vengono effettuati a richiesta del trasportato o dei trasportati in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.”
La stessa legge 9 agosto 1994, n. 42, individua le due tipologie di autoservizi pubblici non di linea:
– il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale;
– il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, nonché autoveicoli attrezzati per trasporto specifico di infermi o soggetti portatori di handicap.
Diverso dal trasporto non di linea è il trasporto atipico a fini turistico-ricreativo che può essere svolto attraverso mezzo atipico, quale per esempio il trenino su gomma.

Nota: bene: lo Sportello unico degli enti locali si occupa esclusivamente del servizio di taxi con autovettura (M1).

Licenza per l’esercizio di taxi
La licenza per l’esercizio di taxi è rilasciata a seguito di pubblico concorso bandito dalle singole Amministrazioni comunali, ed è rivolta a coloro che abbiano la proprietà, la disponibilità in leasing o in noleggio di un veicolo.
La licenza è riferita ad un singolo veicolo.
Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Con riferimento al combinato disposto dell’art. 3, comma 11bis, del D.L. n. 138/2011 e dell’art.10bis, comma 6, del D.L. n. 135/2018, il rilascio di nuove licenze per autovetture M1 è alla data attuale sospeso.

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Normativa di riferimento

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 86 e 116;
Nuovo codice della strada

D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 6
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale

D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, art. 10 bis
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

Legge 15 gennaio 1992 n. 21.
Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

Legge Regionale 9 agosto 1994 n. 42
Direttive per l’esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

Deliberazione della giunta regionale n. 5161/2003
DEFINITION DE LA COULEUR OBLIGATOIRE POUR LES VOITURES DESTINEES AU SERVICE DE TAXI, IMMATRICULEES POUR LA PREMIERE FOIS A’ PARTIR DU 1ER JANVIER 2004 ET TITULAIRES D’UNE AUTORISATION OCTROYEE PAR LES COMMUNES DE LA REGION, AU TERME DE LA LOI REGIONALE N° 21/2003.

Regolamento comunale del trasporto pubblico non di linea