Il Servizio di Taxi con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale costituisce autoservizio pubblico non di linea
Il servizio di Taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico e le tariffe sono determinate dagli organi competenti che stabiliscono anche le modalità del servizio.
Il prelevamento dell’utente, ovvero l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area comunale o comprensoriale.
Normativa di riferimento
Legge 27 febbraio 2009, n. 14 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”
Legge 15 gennaio 1992 n. 21. “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
Legge Regionale 9 agosto 1994 n. 42 “Direttive per l’esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”.
Norme e disposizioni comunali
Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
La licenza per l’esercizio del servizio di Taxi è rilasciata a seguito di pubblico concorso bandito dalle singole Amministrazioni comunali, ed è rivolto a coloro che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing di un veicolo. La gestione può essere in forma singola o associata. La licenza è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per il servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
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