Ambito di applicazione

L’AUA si rivolge a tutte le imprese che non sono soggette all’AIA indipendentemente dalla loro dimensione e che hanno necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli autorizzativi indicati in precedenza.

Il Regolamento prevede i seguenti casi per cui l’AUA non è obbligatoria:

che sono così esemplificati nella circolare ministeriale 07/11/2013:

  • Ipotesi in cui venga a scadere una comunicazione quando l’attività sia soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio: l’impianto soggetto cumulativamente a comunicazione e ad autorizzazione di settore non ricade in alcuna deroga di cui al punto precedente. Non è corretto ritenere che, in tali casi, alla scadenza della prima comunicazione, non sia obbligatorio presentare istanza di AUA e che l’interessato abbia la facoltà di richiedere il rinnovo della solo comunicazione scaduta.
  • Ipotesi in cui venga a scadere un’autorizzazione quando l’attività sia soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio: nel caso di scadenza di autorizzazione a carattere generale di un’attività soggetta anche ad altri titoli abilitativi di carattere autorizzatorio. In questo caso il gestore può aderire all’autorizzazione generale per il tramite del SUEL.
  • Ipotesi in cui l’attività sia soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni a carattere generale: quando l’attività è soggetta unicamente a più comunicazioni oppure, congiuntamente, a comunicazioni e autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha facoltà e non l’obbligo di richiedere l’AUA.

ma che comportano comunque la presentazione della comunicazione o dell’istanza di adesione all’autorizzazione generale per il tramite del SUEL

Nei casi in cui l’AUA non è obbligatoria, è comunque possibile per il gestore/titolare dell’attività richiederla ugualmente.

Inoltre, l’AUA non si applica a:

  • Impianti soggetti a AIA;
  • Impianti che necessitano di autorizzazione che comprende tutti gli atti autorizzatori e abilitativi (tipo: smaltimento e recupero rifiuti di cui art. 208 del d.lgs. 152/2006, costruzione e esercizio impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all’art. 12 del d.lgs. 387/2003, bonifica dei siti contaminati di cui all’art. 242 del d.lgs. 152/2006, VIA se sostituisce tutti gli atti di assenso in materia ambientale);
  • Impianti per attività di pubblico servizio gestite da enti pubblici o date in concessione (es: depuratore, forno crematorio…);
  • Impianti di cui all’art, 2, comma 4, del d.P.R 160/2010, già esclusi dal SUEL: impianti e infrastrutture energetiche, attività connesse all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi strategici (art 161 d.lgs. 163/2006).