Subingresso attività vendita quotidiani e periodici

Condizioni necessarie per comunicare il subentro: 

1. Contratto di trasferimento di proprietà o gestione dell’azienda commerciale alla quale si subentra: il contratto può avere la forma di scrittura privata autenticata da notaio o atto notarile; può trattarsi di compravendita, affitto d’azienda, donazione, successione (mortis causa).

2. Requisiti morali: il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante, i soci e il preposto della società devono essere in possesso dei requisiti morali definiti nell’art. 4, comma 1 della legge regionale n. 16/2010, più precisamente non possono esercitare l’attività commerciale di vendita della stampa quotidiana e periodica:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni per delitto non colposo;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, oppure per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina,delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia” , ovvero a misure di sicurezza non detentive.

Il divieto di esercizio dell’attività, di cui alle lettere b), c), d), ed e), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell’attività

Altre condizioni necessarie:

1. Conformità dei locali: il locale di vendita deve rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incecontestualmente alla comunicazione di apertura, la documentazione finalizzata all’ottenimento della conformità.

2. Registro imprese: ndi e urbanistica (ad es. deve avere la destinazione d’uso commerciale) o aver presentato, l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera valdostana delle imprese e delle professioni o altra Camera di Commercio (si ha tempo fino a 30 giorni dopo l’avvio dell’attività).

Cosa occorre fare 

Per poter subentrare è necessario:

– essere in possesso dei requisiti sopra indicati

– compilare ed inviare allo Sportello unico l’apposita dichiarazione mediante il servizio Invia la pratica online.

Non è prevista l’imposta di bollo.