Rinnovare un parere dell’A.R.P.A.

Il parere ARPA deve essere rinnovato nei casi in cui:

a) l’operatore chieda l’autorizzazione oltre il termine di validità del parere stesso;

b) il termine di validità scada durante il procedimento amministrativo di rilascio dell’autorizzazione;

c) decorsi 12 mesi dal rilascio del parere l’operatore non abbia attivato la stazione radioelettrica o ultimato i lavori nei termini previsti all’articolo 11, comma 8, della Legge regionale n. 25/2005.

Requisiti

Condizioni necessarie per il rinnovo del parere ARPA:

1. Essere in possesso di un parere tecnico favorevole rilasciato dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ormai scaduto

Cosa occorre fare

Per poter ottenere il rinnovo del parere ARPA ai sensi dell’articolo 11 delle legge regionale 25/2005 mediante la procedura Invia la pratica online

Informazioni utili

Il nuovo parere tecnico dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente è valido dodici mesi dalla data del rilascio (comma 4, articolo 11, legge regionale 25/2005).

La stazione radioelettrica dovrà essere attivata entro dodici mesi dalla data di rilascio del parere ARPA, in caso contrario il parere dovrà nuovamente essere rinnovato con le stesse modalità di cui sopra