Produzione, trasformazione o altra attività alimentare libera soggetta a sola notifica sanitaria

Notifica sanitaria (Reg. CE n. 852/2004)

La notifica sanitaria
Ogni operatore del settore alimentare (OSA) comunica all’autorità sanitaria competente (in Valle d’Aosta il Dipartimento di Prevenzione dell’AUSL), attraverso una specifica notifica, ogni stabilimento posto sotto il proprio controllo, nonché il cambiamento della tipologia dell’attività e ogni chiusura di stabilimenti esistenti.

Nota: la deliberazione della giunta regionale della Valle d’Aosta n. 3298/2010 prevede che per stabilimento si intenda: “ogni unità di un’«impresa alimentare» a sua volta definita come «ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti» (art. 3 del Reg. CE n. 178/2002).” Più nel dettaglio si può desumere che per “stabilimento” si intenda un luogo fisico (unità d’impresa) avente continuità strutturale, composto anche da più locali ma direttamente comunicanti (con riferimenti catastali anche diversi), in cui si svolgono una o più tipologie di attività alimentare.

Il concetto di notifica
La notifica è un istituto a sé diverso dalla SCIA o Titolo espresso che permette all’amministrazione responsabile, in Valle d’Aosta il Dipartimento di Prevenzione dell’AUSL, un controllo a posteriori di quanto notificato, anche oltre 60 giorni. Pertanto, una volta fatta la notifica, il controllo dell’AUSL potrebbe avvenire in una qualsiasi data successiva (senza il limite dei 60 giorni presente per SCIA e Titolo espresso).

La tipologia di attività è soggetta a notifica sanitaria?
Sono soggetti a notifica sanitaria e successiva registrazione ai sensi del Regolamento 852/2004/CE sull’igiene dei prodotti destinati all’alimentazione umana tutti gli stabilimenti che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita nel settore alimentare e per i quali non vige il Regolamento 853/2004/CE: in questi casi è necessario procedere con il RICONOSCIMENTO CE e non con la notifica sanitaria.

Il RICONOSCIMENTO CE interessa le imprese alimentari che manipolano alimenti di origine animale (carne e derivati, latte e derivati, uova e derivati, prodotti della pesca e dell’acquacoltura e derivati, miele e prodotti dell’alveare). Cliccando sul link si espone lo schema che consente di identificare se una azienda necessita esclusivamente di notifica sanitaria o ha bisogno di richiedere invece un riconoscimento CE.

Sezioni di approfondimento relative alla notifica sanitaria (vedi anche menu di destra)