L'attività ricettiva si suddivide in attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera.
Le locazioni brevi per finalità turistiche non sono riconducibili all’attività ricettiva e non sono gestite dallo Sportello unico degli enti locali. Per qualsiasi informazione visitare la sezione dedicata del sito dell'amministrazione regionale.
Attività ricettiva alberghiera
Definizioni e tipologie di aziende alberghiere
La legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 “Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere” disciplina le aziende alberghiere.
Le aziende alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi accessori in camere ubicate in uno o più stabili o in una porzione di stabile. Sono considerati aziende alberghiere e vengono assoggettati alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti, le residenze turistico-alberghiere e gli alberghi diffusi. In tali aziende, la gestione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e del centro benessere può essere esercitata da un soggetto diverso da quello che gestisce l’attività ricettiva alberghiera.”;
- Sono alberghi le aziende aventi le caratteristiche di cui al comma 1 e che possiedono i requisiti individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione al Consiglio permanente degli enti locali e alla Commissione consiliare competente.
- Sono residenze turistico-alberghiere le aziende che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina e che possiedono i requisiti individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione al Consiglio permanente degli enti locali e alla Commissione consiliare competente.
- Sono alberghi diffusi le aziende che, al fine di garantire il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e il recupero degli immobili in disuso, forniscono alloggio e altri servizi alberghieri in camere dislocate in più stabili esistenti ubicati in un ambito territoriale definito e integrati tra loro dalla centralizzazione in un unico stabile dell’ufficio ricevimento, nello stesso o in altro stabile delle sale di uso comune e, eventualmente, degli altri servizi offerti. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previa illustrazione al Consiglio permanente degli enti locali e alla Commissione consiliare competente, individua:
a) i requisiti minimi strutturali, tecnici e di servizio ed i parametri per il riconoscimento dei diversi livelli di classificazione;
b) la distanza massima tra le camere e i locali di servizio centralizzati e le modalità per la relativa misurazione.
Segnalazione certificata di inizio attività
La stessa legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 disciplina il procedimento amministrativo.
- Chiunque intenda gestire un’azienda alberghiera presenta allo Sportello unico competente per territorio la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2.
- Per l’esercizio dell’attività di cui al comma 1, l’interessato deve essere in possesso:
a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
b) dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, qualora richiesti;
c) dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa vigente;
d) del provvedimento di classificazione dell’azienda alberghiera, adottato ai sensi dell’articolo 9.
La presentazione della SCIA autorizza ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo alberghiero, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La SCIA autorizza ad effettuare, altresì, la fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.”; - Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA di cui al comma 1 o nel titolo abilitativo che ha consentito l’esercizio dell’attività alberghiera, ivi compresa la cessazione dell’attività, è comunicata, entro trenta giorni dalla data del suo verificarsi, allo sportello unico competente per territorio (…)
Vigilanza e sanzioni
Il quadro della vigilanza e delle sanzioni viene definito dall’art. 12 (Sanzioni amministrative) della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33, che viene di seguito riportato integralmente.
- Chiunque gestisca un’azienda alberghiera senza aver presentato la SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.
- Chiunque gestisca un’azienda alberghiera in violazione dell’articolo 3bis, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000.
- La violazione di quanto disposto dall’articolo 9, commi 4 e 5, comporta la mancata classificazione dell’azienda alberghiera. In tale caso, il dirigente competente in materia di strutture ricettive comunica l’assenza del provvedimento di classificazione allo sportello unico competente per territorio per i conseguenti adempimenti.
- E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 6.000, il titolare di azienda alberghiera che:
a) attribuisce al proprio esercizio, con qualsiasi mezzo, un’attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;
b) utilizza i locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di posti letto superiore rispetto a quanto previsto nel provvedimento di classificazione.
bbis) omette di prestare anche solo uno dei servizi previsti tra i requisiti obbligatori per ciascun livello di classificazione. - Chiunque attribuisca ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di azienda alberghiera in violazione delle disposizioni della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 4.200 a euro 12.000.
- In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate e, limitatamente alle ipotesi di cui al comma 4, può altresì essere adottato il provvedimento di revisione della classificazione la cui efficacia non deve essere inferiore ad un anno.
- Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e all’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Comune competente per territorio in relazione a quanto previsto ai commi 1, 2 e 5bis e dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive in relazione ai commi 3, 4 e 5 e all’art. 7bis, comma 2, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
8. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni qualora all’applicazione delle stesse provvedano i Comuni e, negli altri casi, dalla Regione.
Attività ricettiva extralberghiera
Disciplina attività extralberghiera
La Legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere” disciplina le aziende extralberghiere. In particolare l’articolo 1 individua le seguenti tipologie:
- case per ferie
- ostelli per la gioventù
- rifugi alpini e bivacchi fissi
- posti tappa escursionistici (dortoirs)
- esercizi di affittacamere
- strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast – chambre et petit déjeuner)
- case e appartamenti per vacanze
L’esercizio dell’attività ricettiva extralberghiera è consentito esclusivamente in immobili con caratteristiche strutturali conformi ai requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché a quelli sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici ed è subordinato:
- all’iscrizione presso il registro delle imprese, fatta eccezione per le case per ferie, gli ostelli per la gioventù e le strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast – chambre et petit déjeuner);
- al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, nonché all’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione.
Segnalazione certificata di inizio attività
Chiunque intenda gestire un’attività extralberghiera presenta al SUEL, per il tramite della procedura informatica, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L’attività deve essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA o entro i successivi 30 giorni.
Cessazione e sospensione dell’attività (art. 22, l.r. 11/1996)
1. L’esercizio di un’attività ricettiva extralberghiera senza aver presentato la SCIA comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 28, la cessazione dell’attività medesima con provvedimento del Comune competente per territorio (tramite il SUEL n.d.r).
2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto a una o più condizioni che hanno legittimato l’esercizio dell’attività, il Comune competente per territorio assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale l’attività è sospesa fino ad un massimo di sessanta giorni. In casi eccezionali, tale termine può essere prorogato. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni di legge, il Comune competente per territorio (tramite il SUEL n.d.r) dispone la cessazione dell’attività.
3. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive.
Funzioni di vigilanza e di controllo (art. 26, l.r. 11/1996)
1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune (tramite il suo ufficio competente n.d.r).
2. E’ fatta salva la facoltà dell’Assessorato regionale competente in materia di turismo di disporre controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.
Sanzioni amministrative (art. 28, l.r. 11/1996)
1. Chiunque gestisca una delle attività ricettive extralberghiere disciplinate dalla presente legge senza aver presentato la SCIA di cui agli articoli 4, 7, 10, 13, 16, 16quater e 19, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.
2. Chiunque gestisca una delle attività ricettive extralberghiere disciplinate dalla presente legge in violazione dell’articolo 20, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000.
3. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 6.000, il titolare di una delle attività ricettive extralberghiere disciplinate dalla presente legge che:
a) attribuisce alla propria attività, con qualsiasi mezzo, un’attrezzatura non conforme a quella esistente, o una denominazione diversa da quella dichiarata;
b) utilizza i locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di posti letto superiore rispetto a quanto dichiarato.
4. Chiunque attribuisca ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di attività ricettiva extralberghiera in violazione delle disposizioni della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 4.200 a euro 12.000.
5. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro i termini stabiliti dall’articolo 24 e l’omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi, ove previsti, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 1.200.
6. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale vigente in materia di prezzi, l’applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 2.400.
6bis. Il gestore della casa per ferie o dell’ostello per la gioventù che fornisce alloggio ad ospiti diversi da quelli previsti rispettivamente dagli articoli 2, commi 1 e 2, e 5, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 6.000. (31a)
6ter. Il gestore di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner che somministri alimenti e bevande che richiedano manipolazione, in violazione di quanto previsto dall’articolo 16bis, comma 2ter, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 6.000.
7. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate.
8. All’accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e all’applicazione delle relative sanzioni provvede il Comune competente per territorio con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
(n.d.r.: all’accertamento provvede il Comune tramite il suo ufficio competente, mentre all’applicazione delle relative sanzioni provvede sempre il Comune, ma per il tramite del SUEL)
9. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni (per il tramite del suo ufficio competente n.d.r).